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Il commissario prefettizio: una carica temporanea

commissario prefettizio

Il commissario prefettizio è un funzionario che amministra in maniera straordinaria un Comune o una Provincia in cui il Consiglio è stato sciolto.

Nell’ordinamento italiano, il commissario prefettizio indica l’organo monocratico di amministrazione straordinaria del Comune o della Provincia.

Il commissario prefettizio: casi di nomina

Il commissario prefettizio è, in genere, un Prefetto nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno. Egli amministra quei Comuni o quelle Province dove il Consiglio è stato sciolto per incapacità di amministrare il territorio. Lo scioglimento del Consiglio può essere stabilito ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo 267/2000. Lo scioglimento del Consiglio avviene in seguito a: atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; motivi motivi di ordine pubblico; mancato funzionamento dell’amministrazione; le cause che creano questa impossibilità a livello del potere locale possono essere la rimozione, decadenza o il decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, anche se in questi casi subentra in genere, almeno fino alle elezioni il Vicesindaco o il Vicepresidente della Provincia; le dimissione del Sindaco o del Presidente della Provincia; le dimissioni, presentate contemporaneamente della metà più uno dei membri assegnati (esclusi il Sindaco e il Presidente della Provincia: la mancata approvazione, entro i termini previsti, del bilancio; quando un ente territoriale, al di sopra dei mille abitanti, sia sprovvisto, dopo diciotto mesi dall’elezione degli organi locali, degli strumenti urbanistici.

Nel caso in cui si pervenga al decreto di scioglimento a causa di influenze mafiose nel tessuto amministrativo, questo è disposto dal Presidente della Repubblica sempre su proposta del Ministero dell’Interno previa delibera del Consiglio dei Ministri. In questo caso non viene nominato un organo monocratico, ma una commissione straordinaria; questa è, in genere, composta da tre membri, scelti tra funzionari pubblici o magistrati.

Una carica temporanea

Quello del commissario prefettizio è un incarico di emergenza, pertanto è di breve durata; resta, quindi, in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio, Sindaco o Presidente della Provincia. Le elezioni devono tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (in genere in primavera). Se il Consiglio è stato sciolto a causa di infiltrazioni mafiose, lo scioglimento ha durata dai 12 ai 18 mesi, prorogabili eccezionalmente fino a un massimo di 24 mesi e fino al primo turno elettorale utile (in questo caso anche a novembre-dicembre).

Funzioni e poteri

Il commissario prefettizio ha il compito di amministrare l’ente, comunale o provinciale, fino alle nuove elezioni. Durante il suo mandato unisce in sé tutti i poteri degli organi del Comune o della Provincia: Sindaco o Presidente della Provincia, Giunta e Consiglio. Al commissario sono demandate tutte le decisioni per l’amministrazione del territorio commissariato sia in materia ordinaria sia straordinaria.