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Addio al telelavoro, debutta lo smart working

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Indubbiamente il telelavoro, fino ad ora, era poco diffuso; la domanda sorge spontanea: operare da casa piuttosto che in ufficio può far aumentare di molto la produttività? Rispondere a questa domanda non è qualcosa di facile, e questo dipende dal fatto che sono diversi i parametri da considerare...

Indubbiamente il telelavoro, fino ad ora, era poco diffuso; la domanda sorge spontanea: operare da casa piuttosto che in ufficio può far aumentare di molto la produttività? Rispondere a questa domanda non è qualcosa di facile, e questo dipende dal fatto che sono diversi i parametri da considerare. Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sullo smart working (anche detto “lavoro agile”). Alla luce di tutto questo sono da fare alcune considerazioni di carattere generale sui pro e i contro sulla norma approvata. La prima cosa da evidenziare è quella che il telelavoro (che è il papà dello smart working) è stato accantonato; si apre, quindi, una nuova fase. Questa considerazione va fatta soprattutto per quanto concerne le tutele dello smart working, perché come riportato da una ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, circa la metà delle aziende di grandi dimensioni sta già effettuando la sperimentazione di questa importante novità per quando concerne il mondo del lavoro.
Si tratta, ora, di spiegare cosa prevede la relazione (nella parte introduttiva), del disegno di legge sulle nuove disposizioni per il lavoro autonomo. Questo disegno di legge nella seconda parte evidenzia le nuove norme per quanto concerne il lavoro agile, tutto ciò ci aiuterà molto a chiarire eventuali dubbi che potrebbero sorgere nell’applicazione delle norme. La normativa definisce il lavoro agile come una specifica modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (subordinato), questo al fine di contribuire ad aumentare la produttività e a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Il testo stabilisce anche quali sono i confini del lavoro agile: esso può essere svolto per un certo periodo all’interno del sito aziendale e nell’altra parte all’esterno. Tutto ciò seguendo gli orari previsti normalmente dal contratto preso come riferimento; non prevede una postazione fissa per il lavoro svolto al di fuori dei locali dell’azienda.
Per quanto riguarda il trattamento economico del lavoro agile, esiste un preciso articolo che evidenzia che il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione non inferiore a quella che viene normalmente corrisposta ai lavoratori che operano con le stesse mansioni all’interno dell’impresa. Inoltre, deve essere evidenziato il fatto che gli incentivi contributivi e fiscali (come per esempio: i premi) riconosciuti nei casi di incremento della produttività devono essere anche applicati ai lavoratori “agili”.
Per quanto concerne le norme sulla sicurezza e l’assicurazione, il datore di lavoro deve fare in modo che venga garantita la salute e sicurezza a tutte le persone assunte con questa specifica tipologia contrattuale.
Il disegno di legge stabilisce anche quali sono i parametri dell’accordo inerenti le modalità di svolgimento e di recesso. L’accordo deve essere per forza di cose essere stipulato in forma scritta (in caso contrario è da considerarsi nullo). Devono essere concessi al lavoratore dei tempi di riposo. Il contratto potrà essere a termine o a tempo determinato. Nell’ultimo caso enunciato il recesso avviene solitamente con un preavviso non inferiore al mese. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (prima della normale scadenza) solamente in presenza di un valido motivo.