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Anche se l'appartamento è in condizioni precarie l'affitto va pagato

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Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, solo nel caso in cui le condizioni dell’appartamento siano tali da comprometterne integralmente l’utilizzo, costringendo l’inquilino ad andare a vivere altrove, allora il canone di affitto non deve essere più versato. Perciò l’inquilino deve pag...

Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, solo nel caso in cui le condizioni dell’appartamento siano tali da comprometterne integralmente l’utilizzo, costringendo l’inquilino ad andare a vivere altrove, allora il canone di affitto non deve essere più versato.

Perciò l’inquilino deve pagare il canone di affitto anche se l’appartamento presenta dei problemi che, comunque, non ne compromettono completamente l’utilizzo, come ad esempio delle macchie di umidità, delle infiltrazioni di acqua con conseguente muffa sulla pareti o dei vizi strutturali che abbiano comportato crepe sulla vernice.

Dunque, il conduttore (ossia l’inquilino) non può né interrompere il pagamento del fitto, né ridurne l’ammontare dei relativi canoni appellandosi al fatto che l’immobile presenta dei vizi, anche se detti difetti dipendono dalla mancata manutenzione del padrone di casa. Però se quest’ultimo, infatti, no si è minimamente interessato a provvedere apportando delle riparazioni, l’inquilino, al massimo, può citarlo davanti al giudice affinché venga determinata la misura del risarcimento e la riduzione del compenso mensile.

La sospensione totale o parziale dell’adempimento è ammissibile solo a fronte di una totale assenza della controprestazione da parte del locatore che abbia lasciato al conduttore un appartamento invivibile. È chiaro, dunque, che se quest’ultimo continua ad abitarvi non fa che dimostrare il contrario, ossia l’idoneità dell’appartamento ad essere vissuto.

Insomma, l’inquilino non ha un potere di autotutela: il conduttore non può rifiutare il pagamento dei canoni di locazione, né tantomeno ridurne l’ammontare, nel caso in cui si verifichi una riduzione delle possibilità di godimento del bene locato, anche laddove tale evento sia riconducibile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento può derivare solo al termine di una causa contro il padrone di casa.

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