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Atto di precetto: che cos’è?

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Definizione di atto di precetto L’atto di precetto è un atto che viene notificato dal creditore prima di avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore in caso di inadempimento di un'obbligazione. Quando viene emesso ad esempio, un decreto ingiuntivo a carico del debitore inadempiente, ...

Definizione di atto di precetto

L’atto di precetto è un atto che viene notificato dal creditore prima di avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore in caso di inadempimento di un’obbligazione.

Quando viene emesso ad esempio, un decreto ingiuntivo a carico del debitore inadempiente, in mancanza di opposizione o pagamento, potrà essere notificato un atto di precetto.

E’ una sorta di sollecito formale che presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo (come un assegno, una cambiale, un decreto ingiuntivo o una sentenza).

Dalla data della notifica del precetto il debitore dispone del termine di 10 giorni per poter saldare il suo debito.

La notifica viene effettuata attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale e non attraverso il servizio postale.

Insieme all’atto di precetto si deve notificare il titolo esecutivo che lo ha reso possibile.

In caso di assegno o cambiale è sufficiente la mera indicazione degli stessi.

Cosa succede se il debitore non paga

Scaduti i 10 giorni senza che il debitore abbia effettuato alcunchè il creditore avrà la facoltà di attivare il procedimento di esecuzione forzata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di emissione dell’atto di precetto.

Si richiede all’Ufficiale giudiziario di effettuare il pignoramento dei beni del debitore per coprire la somma corrispondente al debito rimasto insoluto, comprensivo di interessi e spese legali.

Il pignoramenti può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi (conto corrente in banca, il quinto dello stipendio, la pensione).

Si precisa inoltre che l’esecuzione forzata può essere in forma generica se il credito ha per oggetto la consegna di una somma di denaro. Se non è adempiuta una obbligazione di fare o di non fare qualcosa o di consegnare una cosa determinata, l’esecuzione forzata sarà in forma specifica. Si vuole in questo caso ottenere forzatamente la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente. Se l’esecuzione forzata in forma specifica non è possibile (è perita la cosa che ci si è obbligati a trasferire) allora il creditore dovrà attivare l’esecuzione forzata in forma generica.

Opposizione all’atto di precetto.

Qualora il debitore ritenga che le somme richieste non siano da lui dovute, è possibile effettuare opposizione all’atto di precetto mediante un atto di ricorso. In questo caso si avrà l’inizio di una causa vera e propria davanti all’autorità giudiziaria. Si dovrà accertare l’effettiva sussistenza del debito con l’attivazione di un procedimento ordinario.

Qualora vengano contestate delle irregolarità meramente formali il debitore disporrà di un termine di 20 giorni.