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Che cos'è ravvedimento operoso

ravvedimento operoso

Cos'è il ravvedimento operoso e chi può usufruirne? Proviamo a fare un po' di chiarezza sull'istituto volto a regolarizzare le infrazioni tributarie.

In materia fiscale, gli istituti, i concetti e i regolamenti che interessano i comuni cittadini sono moltissimi e, spesso, si presentano come una giungla difficile in cui orientarsi. Per questo, è bene cercare di farsi un’idea di ogni aspetto riguardante la materia, così da non farsi trovare impreparati. Tra questi concetti, forse non sempre semplicissimi, c’è anche il cosiddetto “ravvedimento operoso“, un istituto nato con la volontà di regolarizzare le violazioni amministrative. Ma cos’è e in che misura può interessare il contribuente? Proviamo a fare chiarezza.

Il ravvedimento operoso

La nascita del ravvedimento operoso è da far risalire al 1990, quando viene per la prima volta regolamentato tramite legislazione. La legge, poi disciplinata nel 1997, stabilisce, dunque, la nascita di questo istituto giuridico con l’obiettivo di ripristinare la legalità in ambito amministrativo-tributario. Il ravvedimento operoso, infatti, permette di regolarizzare violazioni, sanzioni e irregolarità già commesse attraverso sanzioni ridotte e facilitate. Il contribuente può, in altri termini, regolarizzare spontaneamente la propria situazione fiscale con un trattamento agevolato. Vediamo, allora, chi sono coloro che possono avvalersi di questo diritto.

Chi può usufruire del ravvedimento

Avvalersi del ravvedimento operoso è, in realtà, piuttosto semplice. Possono richiedere il ricorso all’istituto giuridico tutti i contribuenti che non hanno effettuato un pagamento in modo corretto o entro i termini stabiliti dalla legge, di fatto andando incontro a irregolarità sanzionabili.Vi sono, in tutto, tre tipi di ravvedimento operoso. La suddivisione si basa sul tipo di violazione commessa e sui tempi di riparazione delle irregolarità. Vediamo quali sono.

  • Sprint. Il primo tipo di ravvedimento, lo sprint, va fatto entro i 14 giorni dal limite di pagamento iniziale. La sanzione ordinaria prescritta in questi casi è del 15%, applicabile ai pagamenti e ridotta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo accumulato in più.
  • Breve. Il ravvedimento breve, del secondo tipo, scatta, invece, a partire dal quindicesimo giorno. Dopo il quattordicesimo giorno e fino al trentesimo, la riduzione passa dall’1/10 fino ad arrivare alla percentuale ultima dell’1.5%.
  • Lungo. L’ultimo tipo di ravvedimento è quello definito “lungo”. Si applica entro trenta giorni dal limite di pagamento. La penalità è ridotta da un minimo di 1/8 fino a un massimo di 3.75%.

Penalità maggiori

Nel caso ci fosse un pagamento non effettuato, quindi un’irregolarità accertata, una pena minore dovrà essere pagata entro un dato periodo. Qualora ci sia un mancato o insufficiente versamento (o in altri casi di irregolarità), è possibile pagare una minore sanzione purché si paghi quanto omesso entro un determinato periodo. Se viene effettuato il pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza del pagamento iniziale, può essere pagato solo il 3.75%, compresi gli interessi. Se il pagamento, infine, avviene dopo i 30 giorni, la penalità è maggiore ed è pari al 6% più gli interessi da calcolare.