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Contratto d'affitto: chi paga le imposte di registro e bollo, ammontare e quando pagare

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In caso di stipula di un contratto di affitto ci si deve chiedere chi paga le imposte di registro e bollo, il loro ammontare e quando pagare. Per quanto riguarda la registrazione è bene sapere che il contratto di affitto non registrato ovvero in nero è nullo in base alle disposizioni di legge. ...

In caso di stipula di un contratto di affitto ci si deve chiedere chi paga le imposte di registro e bollo, il loro ammontare e quando pagare.

Per quanto riguarda la registrazione è bene sapere che il contratto di affitto non registrato ovvero in nero è nullo in base alle disposizioni di legge.

La registrazione del contratto comporta il pagamento di tasse ma tutela anche il locatore qualora l’inquilino non paghi il canone dovuto oppure non intenda lasciare la casa al termine del contratto.

Con la registrazione si dichiara all’agenzia delle entrate l’avvenuta stipula del contratto di locazione. Spetta al proprietario provvedere alla registrazione del contratto di affitto entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Ricordiamo che in mancanza vi può provvedere anche l’inquilino.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, la spesa dovuta all’imposta di registro dovrà essere ripartita in parti uguali tra locatore e conduttore. Tale regola prevista dalla legge può essere derogata dal contratto di affitto stesso ma solo in maniera più sfavorevole al locatore. Nonostante la ripartizione preveda la divisione a metà di fronte all’agenzia delle entrate vige una regola diversa. Nei confronti del fisco infatti locatore e conduttore sono solidalmente responsabili dell’assolvimento dell’imposta.

Importo dell’imposta di registro

L’ammontare dell’importo dell’imposta di registro dovuta sul contratto di affitto varia in funzione del tipo di immobile locato:

  • l’imposta è pari al 2% del canone annuale da moltiplicare per il numero di annualità in caso di fabbricati ad uso abitativo;
  • l’imposta è pari allo 0.50% del canone annuo moltiplicato per il numero di annualità in caso di fondi rustici;
  • in caso di fabbricati strumentali per natura qualora la locazione sia stipulata da soggetti possessori di partita iva, l’imposta sarà del 1% del canone annuo; negli altri casi l’imposta di registro sarà pari al 2%.

L’imposta è dovuta versando una somma minima di 67 euro all’atto della registrazione senza che sia previsto alcun importo minimo per i rinnovi successivi. Sarà dovuta ogni al rinnovo del contratto. E’ tuttavia possibile versare l’imposta di registro per più annualità in un’unica soluzione fruendo, in tal caso, di una riduzione degli importi dovuti.

Riduzione dell’imposta di registro

E’ consentita una riduzione del 30% dell’importo imponibile qualora vi siano due condizioni:

  • venga stipulato un contratto di locazione a canone concordato;
  • l’immobile è situato in un dei comuni detti ad alta tensione abitativa.

Quando deve essere pagata l’imposta di registro

Per i contratti d’affitto con durata superiore ad un anno la legge prevede due possibilità per il pagamento dell’imposta di registro sul contratto di affitto.

Al momento della registrazione del contratto si può procedere con il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione tenuto conto della durata complessiva del contratto. In caso di disdetta dell’affitto prima della scadenza del termine si potrà ottenere il rimborso di quanto pagato per le annualità successive alla data di disdetta del contratto.

Altra opzione è quella di pagare anno per anno l’imposta di registro entro il termine di 30 giorni dalla precedente annualità.

Imposta di bollo

In caso di stipula di un contratto di affitto è necessario versare anche l’imposta di bollo. Per ogni copia da registrare si dovrà pagare un imposta pari a 16 euro ogni 4 facciate del contratto o comunque ogni 100 righe.