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Divorzio, assegno familiare: ecco le nuove regole della Cassazione

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La Cassazione ha emanato le nuove regolamentazioni per l'assegno familiare dopo il divorzio: non sarà più valutato il tenore di vita ma l'autosufficienza.

Con la prima sezione civile promulgata oggi, con la sentenza n. 11504/17, gli avvocati matrimonialisti italiani concordano che l’assegno divorzile debba essere devoluto al partner solo in caso di non autosufficenza economica. Se infatti si possiedono proprietà o redditi familiari, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione, l‘assegno non varrà più in quanto non è di natura assistenziale e necessario.
Il tutto, sostiene il Presidente dell’ordine che ha deliberato, Gian Ettore Gassani, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale“.

Le delibere della Cassazione

La Cassazione spiega in una nota: “La Prima sezione civile, con la sentenza 11504 pubblicata oggi, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.

“Secondo i giudici -sostiene il presidente degli avvocati matrimonialisti – l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia.
Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l’assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali”.