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Divorzio senza avvocato: quali documenti servono

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Una legge che agevola il percorso di divorzio senza dover ricorrere per forza ad un avvocato.

È possibile attuare un divorzio “fai-da-te” anche se non è considerata un’azione molto saggia. Senza dover pagare un avvocato si può consultare, a proprie spese, un professionista in divorzi che completa i documenti, li deposita in tribunale e partecipa a un’udienza. È utile valutare bene se è il caso di non ricorrere a un avvocato pensando soprattutto al futuro, cioè se sarai in grado di mantenerti autonomamente, senza che il coniuge paghi gli alimenti.

Legge 132/2014: il divorzio senza avvocato

La procedura di divorzio senza avvocato, però, è applicata solo in determinate condizioni. Infatti, viene applicata solo in mancanza di figli minori, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. L’accordo non deve contenere atti di trasferimento di diritti patrimoniali. Nel caso in cui fossero presenti una delle condizioni sopraelencati, la legge dispone di rivolgersi ai propri avvocati per avviare il procedimento della negoziazione assistita.

Per il procedimento dinanzi al sindaco, i coniugi devono recarsi presso il comune ove hanno contratto matrimonio. Oppure, presso il comune di residenza dei due coniugi o in quello di uno dei due. Occorre presentarsi all’Ufficio di stato civile.

Per il divorzio, occorre presentare alcuni documenti. Il documento d’identità dei coniugi e l’autocertificazione contenente, le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, e l’assenza di figli. Bisogna poi presentare la copia conforme, rilasciata dalla cancelleria del tribunale, della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione. Nel primo caso i coniugi si sono separati in via giudiziali, in tribunale. Nel caso del decreto di omologa, i coniugi si sono separati consensualmente. Per quanto riguarda l’accordo di separazione, i coniugi si erano separati con la negoziazione assistita.

In alcuni comuni è richiesto un primo incontro informale, per verificare la documentazione e la competenza dell’ufficio. Viene poi avanzata la richiesta di avvio del procedimento. Questa procedura viene divisa in due incontri. Nel primo incontro il Sindaco, o l’ufficiale di stato civile, redige l’accordo di separazione che i coniugi hanno raggiunto. Compilato l’accordo, il pubblico ufficiale, da ai coniugi l’appuntamento per un secondo incontro, che non può avvenire prima di 30 giorni. Nel secondo incontro, viene chiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di divorzio. Questo lasso di tempo di 30 giorni viene concesso per consentire una riflessione adeguata sulla scelta in atto.

Se al secondo atto entrambi i coniugi sono presenti e confermano le loro volontà, l’accordo è valido. L’accordo ha la stessa efficacia della sentenza del tribunale. Il comune deve poi inviare l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio.

Se la corte è ostile al divorzio “fai-da-te” o se il coniuge è ricorso a un avvocato, si dovrà realmente consultare e pagare un avvocato.