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I diritti e i doveri del conduttore in affitto

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Soprattutto in periodi di crisi come questo, molti sono coloro che preferiscono sottoscrivere un contratto di locazione piuttosto che impegnarsi con una banca a pagare un mutuo con gli interessi. In quanto una delle controparti del contratto, il conduttore è tenuto a conoscere quali diritti e obbli...

Soprattutto in periodi di crisi come questo, molti sono coloro che preferiscono sottoscrivere un contratto di locazione piuttosto che impegnarsi con una banca a pagare un mutuo con gli interessi. In quanto una delle controparti del contratto, il conduttore è tenuto a conoscere quali diritti e obblighi sono imputati alla sua persona.

Diritti del conduttore

L’inquilino ha il diritto di:

– ottenere in consegna un immobile in buono stato di manutenzione;

– abitare in un appartamento che sia sempre mantenuto dal locatore in uno stato tale da servire all’uso convenuto (spettano a lui le riparazioni necessarie, mentre al conduttore quelle relative alla piccola manutenzione);

godere pacificamente dell’immobile durante tutta la durata del contratto;

– ottenere la risoluzione del contratto, o una riduzione del canone, se al momento della consegna dell’immobile questo sia affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso concordato;

– ottenere dal locatore il risarcimento dei danni che derivino dai vizi dell’immobile (a meno che il locatore non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi stessi al momento della consegna);

– ottenere la risoluzione del contratto se i vizi dell’immobile o di una sua parte notevole espongano a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari (tale diritto esiste anche se questi vizi gli erano noti e nonostante qualsiasi rinunzia sia eventualmente intervenuta);

– ad una riduzione del canone di locazione se, in caso di riparazioni dell’appartamento, queste si prolunghino per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, oltre i venti giorni;

– e, da ultimo, ottenere che il locatore lo garantisca dalle molestie (che diminuiscano l’uso o il godimento della cosa) che terzi gli arrechino pretendendo di avere diritti sull’immobile.

Doveri del conduttore

Per quello che, invece, riguarda i doveri che la legge pone in capo al conduttore, questi è tenuto a:

tollerare le privazioni del godimento di parte dell’immobile locato nel caso in cui, nel corso della locazione, sia necessario eseguire riparazioni che non possano essere differite fino al termine del contratto;

avvertire il locatore immediatamente se terzi pretendono di avere diritti sull’immobile locato (sotto pena del risarcimento dei danni);

– prendere in consegna l’appartamento;

– osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito in contratto;,

– pagare il canone convenuto alla scadenze pattuite;

– risarcire il danno derivante dalla perdita e dal deterioramento dell’immobile (anche conseguenti ad incendio ed anche se causate da persone che il conduttore abbia ammesso, anche temporaneamente, a godere o usare dell’immobile) che si verifichino nel corso della locazione, se non provi che siano accaduti per causa che non gli sia imputabile;

– infine, restituire al termine del contratto l’immobile al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, fatto salvo il deterioramento derivante dall’uso dell’immobile conforme a quello pattuito; il conduttore non risponde del deterioramento dovuto a vetustà e a eseguire le riparazioni di piccola manutenzione che sono quelle che dipendono da deterioramenti conseguenti al normale uso della cosa locata.

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