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Ispettorato del lavoro: convalida dimissioni

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Ora per terminare il rapporto di lavoro bisogna aspettare la convalida delle dimissioni La legge 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero, ha modificato l’iter per la presentazione della lettere di dimissioni. Il percorso infatti ora è molto più complesso. Tutto questo per superare la pratica del...

Ora per terminare il rapporto di lavoro bisogna aspettare la convalida delle dimissioni

La legge 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero, ha modificato l’iter per la presentazione della lettere di dimissioni. Il percorso infatti ora è molto più complesso. Tutto questo per superare la pratica della lettera di dimissioni in bianco e tutelare il lavoratore e la lavoratrice in caso di paternità e maternità

Dimissioni e tutela del lavoratore e lavoratrice durante i primi anni di vita del bambino

Esistono alcuni casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere convalidate presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
I casi che devono attendere la conferma dall’Ispettorato:
– la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
– la lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino;
– nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;

Dimissioni o risoluzione consensuale di tutti le lavoratrici e lavoratori

Anche in tutti gli altri casi a decorrere dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su un apposito modulo, disponibile nel sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.
Anche in questo caso esistono due percorsi alternativi.
La convalida delle dimissioni presso la DPL, il Centro per l’impiego o le sedi individuate dal CCNL, ovvero previa convalida delle dimissioni presso la DPL o il Centro per l’Impiego.
L’alternativa della sottoscrizione della ricevuta unilav.