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Normativa sulla videosorveglianza in condominio

videosorveglianza

Alcune indicazioni utili a comprendere le disposizioni normative in termini di installazione di impianti di videosorveglianza all'interno di un condominio.

Installare un impianto di videosorveglianza nel proprio condominio

Voi e gli altri condomini avete deciso di fare il grande passo e procedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno del vostro condominio? Si tratta, da un lato di una scelta prudente e legittima, dall’altro di una ben precisa responsabilità, che come tale deve essere disciplinata secondo le normative vigenti. Questo sia che decidiate di provvedere automaticamente installando un kit fai da te, sia che decidiate di andare su un impianto professionale. Quali sono, dunque, le normative cui bisogna attenersi? Lo vediamo nelle righe che seguono.

Telecamere a circuito chiuso in un condominio

La legge numero 220/2012 ha messo fine a decenni di vuoto normativo e vaghezza in termini di installazione di telecamere in un condominio, segnatamente negli spazi comuni (scale, corridoi, ascensori, pianerottoli, garage). Vuoto che ha dato luogo a sentenze da parte di tribunali spesso contraddittorie tra loro, che prendevano in esame di volta in volta normative sulla privacy e/o sulla sicurezza, senza un criterio e una linea guida comuni. Cosa prevede la legge del 2012?

La legge

L’articolo 1122-ter della legge 220/2012 delibera innanzitutto che per approvare l’installazione di telecamere a circuito chiuso, serve la maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale nella quale è prevista la votazione relativa, e che questa maggioranza rappresenti almeno la metà del totale dei condomini. Le legge, inoltre, regola altri aspetti, quali l’obbligo di riprendere solo gli spazi comuni e non l’esterno (strade o altri edifici), la segnalazione tramite appositi cartelli della presenza di telecamere, la conservazione delle registrazioni per un periodo di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore (a meno di differenti disposizioni da parte del Garante della Privacy), protezione dei dati.

Obblighi del singolo condomino

Se è un unico condomino a muoversi autonomamente per l’installazione di un impianto di videosorveglianza, costui non deve necessariamente segnalare la presenza delle telecamere tramite cartelli, purché queste inquadrino soltanto gli spazi attigui alla proprietà (quindi lo spazio antistante la porta di ingresso e non l’intero pianerottolo, oppure il posto auto e non l’intero garage).

Le videoriprese come prova

Sul piano strettamente probatorio, le riprese effettuate tramite telecamere a circuito chiuso – purché queste siano a norma e installate nei termini di legge – hanno valore legale a tutti gli effetti, e possono essere esibite come prova nel corso di procedimenti sia civili che penali. Anche in questi casi, tuttavia, devono essere rispettate le prescrizione del Garante per la Privacy.