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Operazioni straordinarie - Neutralità fiscale

pressione fiscale

Quando si gode della neutralità fiscale?

Nel nostro ordinamento tributario, la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda sono, in linea di principio, fiscalmente neutrali, ossia non comportano l’emergere di plusvalenze o minusvalenze per i soggetti partecipanti.A fronte di tale irrilevanza tributaria in capo al dante causa, le norme impongono però al soggetto avente causa di mantenere, ai fini reddituali, gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto incorporato .

La neutralità fiscale

Il principio di neutralità fiscale, ai fini reddituali e Irap, delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, è dettato, rispettivamente, dagli artt. 172, 173 e 176, D.P.R. 22.12.1986, n. 917
[CFF _ 5272, 5273 e 5276]. L’art. 176, co. 2-ter, D.P.R. 917/1986, permette il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emergenti dall’operazione straordinaria tramite l’opzione per l’assolvimento di un’imposta sostitutiva, in misura variabile dal 12% al 16% dei maggiori valori iscritti sui beni ricevuti e classificati tra le immobilizzazioni materiali o immateriali.
L’art. 15, co. 10 e segg., D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2 invece, prevede la facoltà alternativa di riallineamento dei valori emergenti da operazioni straordinarie, limitatamente a quelli imputabili ad avviamento, marchi e altre attività immateriali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva ad
aliquota fi ssa del 16% e con possibilità, tuttavia, di ridurre il periodo di ammortamento fiscale di
tali maggiori valori dai 18 esercizi previsti in via ordinaria per avviamento e marchi dall’art. 103, D.P.R. 917/1986 [CFF _ 5203] a soli 10 esercizi.