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Puzza di fritto: ora è reato secondo la Corte di Cassazione

Puzza di fritto: ora è reato secondo la Corte di Cassazione

"Molestia olfattiva": il nuovo reato relativo agli odori che rientra nel "getto pericoloso di cose". Ma solo se viene superata la soglia di tollerabilità

“Molestia olfattiva”: il nuovo reato relativo agli odori che rientra nel “getto pericoloso di cose”. Ma solo se viene superata la soglia di tollerabilità

La Corte di Cassazione ha deciso. Con la sentenza 14467/017 la molestia olfattiva diventa reato. Adesso diffondere odori e fumi rientra nel “getto pericoloso di cose”. Le sanzioni potranno però essere rese esecutive solo se è stata effettivamente superata la soglia di tollerabilità.

È così che la puzza di fritto diventa reato. Ma non solo: odori sgradevoli, fumi, esalazioni, possono essere denunciati in quanto relativi all’ambito del “getto di cose pericolose”. A deciderlo è la Corte di Cassazione, che inaugura così una nuova sezione nell’ambito delle molestie.

A regolamentare la sentenza è l’articolo 674 del Codice penale, che permette, per l’accusa di “getto di cose pericolose”, sanzioni che vanno da un’ammenda di massimo 206 euro fino ad un mese di reclusione. Il procedimento nei confronti dell’accusato può essere però reso esecutivo solo se si certifica che il soggetto ha oltrepassato con evidenza i limiti della tollerabilità.

La nuova sezione del Codice penale e amministrativo nasce in seguito ad una vicenda che ha interessato il Tribunale di Trieste. Nella città friulana, i proprietari di un appartamento sono stati accusati di immettere nell’aria odori sgradevoli e rumori molesti. I vicini hanno denunciato alle autorità un’eccessiva esalazione di profumi che ostacolano il regolare svolgersi delle attività nel vicinato più prossimo. I proprietari si sono difesi affermando che gli odori da loro prodotti non sarebbero definibili come reati amministrati dall’articolo 674.

La Suprema Corte ha deciso per la conferma dei primi due gradi di giudizio. Nella sentenza si legge che il reato di “getto pericoloso di cose” è applicabile anche alle “molestie olfattive”. Il testo prosegue affermando che, per il giudizio sul reato, bisogna tenere in conto il criterio della normale tollerabilità, gestito dall’articolo 844 del Codice civile. Nel caso triestino, il Tribunale ha deciso di accogliere l’accusa: la tollerabilità è stata superata.