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Quali sono requisiti domanda indennità Dis-Coll

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L'articolo 15 del Dlgs 22/2015 ha introdotto la Dis-Coll una nuova forma di prestazione a sostegno del reddito i cui destinatari sono i tantissimi collaboratori coordinati e continuativi. La prestazione è costituita da un 'una tantum' e a beneficiarne sono coloro che sono iscritti in via esclusiva ...

L’articolo 15 del Dlgs 22/2015 ha introdotto la Dis-Coll una nuova forma di prestazione a sostegno del reddito i cui destinatari sono i tantissimi collaboratori coordinati e continuativi. La prestazione è costituita da un ‘una tantum’ e a beneficiarne sono coloro che sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che non sono ancora pensionati e privi di partita Iva, che hanno perso il posto di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà.

La dis-coll, questa nuova forma di sussidio è partita il 1° gennaio 2015 ed è in fase sperimentale sino al 31 dicembre 2016 (grazie alla proroga disposta con la legge di stabilità 2016).
Al beneficio non possono accedere gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Lo stesso dicasi per i ricercatori, borsisti e dottorandi. Per quanto concerne i requisiti è fondamentale che lo stato di disoccupazione sussista al momento della domanda e che il richiedente abbia versato almeno tre mesi di contributi nella gestione separata tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.

La prestazione della Dis-Coll è calcolata nella misura del 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l’anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi lavorati con il seguente limite. Qualora il reddito medio non ecceda i 1.195 euro mensili, l’indennità sarà calcolata nella misura del 75 per cento di questo reddito. Qualora invece superi i 1.195 euro mensili sarà pari al 75 per cento di 1.195 euro più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1.195. In tutti i casi l’importo non potrà mai superare i 1.300 euro mensili.