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Risarcimento del danno: quando richiederlo

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In quali casi si può chiedere il risarcimento del danno Il risarcimento del danno può essere richiesto quando il debitore è inadempiente. Il debitore si considera inadempiente quando non esegue la prestazione dovuta o quando non la esegue in maniera esatta cioè secondo le modalità e tempist...

In quali casi si può chiedere il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno può essere richiesto quando il debitore è inadempiente.

Il debitore si considera inadempiente quando non esegue la prestazione dovuta o quando non la esegue in maniera esatta cioè secondo le modalità e tempistiche stabilite dalle parti o previste dalla legge. Al verificarsi di questa situazione, che si può accertare davanti all’autorità giudiziaria, consegue la responsabilità del debitore.

In questo caso il debitore dovrà risarcire il danno che abbia cagionato al creditore con il suo inadempimento. Al debitore è tuttavia consentito fornire una prova cosiddetta liberatoria per essere esonerato dall’obbligo di risarcimento. Egli a tal fine dovrà dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’eseguire la prestazione, sono dovuti ad una situazione di impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile.

La prova è tutt’altro che facile, dovendo il debitore specificare due elementi:

  • la specifica causa che ha reso impossibile dare esecuzione alla prestazione;
  • che questa causa non può considerarsi a lui imputabile.

Per causa non imputabile si intende una causa che non sia per il debitore prevedibile ed evitabile. Si tratta, in altri termini, del caso fortuito e della forza maggiore o di un fatto altrui.

Se la causa è invece imputabile al debitore l’inadempimento sarà colposo e dovrà risarcire il soggetto leso.

Come quantificare il risarcimento del danno

In forza della responsabilità per inadempimento, il debitore deve al creditore una somma di denaro che sia l’equivalente in denaro dei danni causati con la mancata prestazione o per il ritardo nell’esecuzione della stessa. Il danno dovrà dal giudice essere quantificato in termini monetari e ove non fosse determinabile verrà da lui calcolato in via equitativa.

Ai fini della quantificazione, si dovrà tener conto di due component:

  1. il danno emergente, che rappresenta la perdita subita dal creditore, ad esempio delle spese che si sono dovute affrontare;
  2. il lucro cessante, ossia il mancato guadagno che sarebbe stato conseguito in caso di adempimento del debitore con le modalità dovute.

Affinché il danno sia risarcito, esso deve essere strettamente connesso all’inadempimento. In particolare tra inadempimento e danno deve esserci un rapporto di causalità, quello che in termini giuridici viene detto nesso di causalità. Non si risarcisce qualsia danno che in qualche modo sia collegato all’inadempimento. Si risarcisce il danno che sia conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e che sia un danno prevedibile dal debitore come conseguenza del proprio comportamento. Questa prevedibilità deve essere riferita al momento in cui l’obbligazione è sorta.