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UE: Nuovi diritti per chi viaggia in bus

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Pare siano circa 70 milioni gli europei che viaggiano costantemente ogni anno in autobus nell'unione Europea. Per loro è tempo di nuovi e più completi diritti, essendo entrato in vigore il regolamento europeo (n.181/2011) che introduce norme a vantaggio di coloro che si spostano con mezzi alternat...

Pare siano circa 70 milioni gli europei che viaggiano costantemente ogni anno in autobus nell’unione Europea. Per loro è tempo di nuovi e più completi diritti, essendo entrato in vigore il regolamento europeo (n.181/2011) che introduce norme a vantaggio di coloro che si spostano con mezzi alternativi a treni, aerei, auto.

Maggiori responsabilità vanno quindi a cadere sulle spalle delle società di trasporto e sui gestori delle stazioni: un’estensione delle regole che, rende l’Ue la prima regione al mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto.

Tra tutti risulta il diritto alla non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali.

Sacrosanto anche il trattamento non discriminatorio per coloro che soffrono di mobilità ridotta o disabilità che si traduce quindi in assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, ma anche nella compensazione in denaro qualora le attrezzature per la mobilità dei disabili subissero danneggiamenti o perdite.

Ai cittadini che optano per l’autobus spettano informazioni adeguate e accessibili prima e durante il viaggio, sia nei luoghi dello spostamento fisico che in internet. Interessante anche il capitolo pecuniario, che prevede in primis il rimborso del biglietto o il reinstradamento in caso di overbooking, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’orario previsto per la partenza, che però si applica per distanze superiori ai 250 km.

Se la società di trasporto non consente al viaggiatore di scegliere tra rimborso e reinstradamento, è previsto ancora il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo pieno, se il numero di prenotazioni è superiore a quello dei prezzi disponibili, per cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista. Un diritto applicabile per distanze superiori ai 250 km.

Infine, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km), l’assistenza deve essere adeguata, ovvero cibo e bevande, alloggio se necessario. I risarcimenti valgono anche per il decesso, le lesioni ma anche per la perdita e il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali.

Fatta la norma, bisognerà applicarla; ecco perché è già previsto per l’autunno una riunione, organizzata dalla Commissione Europea, con le autorità nazionali per coordinare e controllare che la normativa sui diritti dei passeggeri che si spostano con autobus sia effettivamente attuata.

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