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Postare su Facebook: violazione arresti domiciliari

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Utilizzare i social network non è un diritto di chi è sottoposto al regime detentivo degli aspetti domiciliari. Il rischio è il carcere immediato. Si all'utilizzo di internet ma vietati i contatti con altre persone e vietato facebook per chi si trova agli arresti domiciliari. Rigettato il ri...

Utilizzare i social network non è un diritto di chi è sottoposto al regime detentivo degli aspetti domiciliari. Il rischio è il carcere immediato.

Si all’utilizzo di internet ma vietati i contatti con altre persone e vietato facebook per chi si trova agli arresti domiciliari.

Rigettato il ricorso di un indagato contro la custodia in carcere, sentenziata dal Riesame di Catania. Era stato evidenziato un aggravamento nella condotta. Causa un messaggio lanciato su Facebook, e dall’indagato condiviso.

La Corte Suprema ha respinto il ricorso. E’ stato dichiarato che “la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo di congegni elettronici”.
Questa la sentenza n. 37151/2010 con cui la Suprema Corte ha convertito gli arresti domiciliari conio carcere.

“Il messaggio diffuso sui social network è oggettivamente criptico per i più ed indirizzato a chi può comprendere perché sottintende qualcosa di riservato e conosciuto da una ristretta cerchia di persone ed è chiaramente intimidatorio, a dispetto del tono volutamente suggestivo, rafforzato dalle coloratissime emoticon, ancora più esplicitamente intimidatorie”. Specifica la Cassazione.

La sentenza che specifica: “La generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” prevista dall’articolo 276, comma uno, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet. L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone. La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazione”, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicare”, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi ,”

Quando è necessario il nostro sistema legislativo prevede che il giudice possa imporre dei limiti alla facoltà dell’imputato. Limiti al poter comunicare con persone differente dai conviventi, questo ai sensi dell”art. 284 c.c.

Si capisce che i social network consentono facilmente di poter eludere certe limitazioni. Non solo, permettono contatti con il mondo esterno in tempo reale. L’utilizzo di internet non è affatto vietato ed è concesso nella misura in cui risulti strumento di studio o di ricerca, uno strumento conoscitivo o di svago.

Certo che viviamo in un epoca in cui siamo tutti Social Network addicted e in cui l’utilizzo di un facebook rientra nella piena quotidianità.

I precedenti degli ultimi tempi hanno portato a questa drastica sentenza: il caso dello stalker tornato in cella perché continuava a molestare la sua vittima e il caso del giovane pregiudicato che dai domiciliari è stato messo in carcere per aver pubblicato le foto della sua festa di compleanno che non era stata autorizzata.