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Voucher Inps: quanto vale il "buono lavoro"

Voucher Inps: quanto vale il "buono lavoro"

I voucher sono sempre più diffusi nel mondo del lavoro. Questi sono sempre di più al centro di numerosi dibattiti e polemiche. Questi voucher, o buoni lavoro, vengono definiti dall'INPS, come una particolare modalità di prestazione lavorativa. La loro finalità e quindi quella di regolamentare, ...

I voucher sono sempre più diffusi nel mondo del lavoro. Questi sono sempre di più al centro di numerosi dibattiti e polemiche.

Questi voucher, o buoni lavoro, vengono definiti dall’INPS, come una particolare modalità di prestazione lavorativa. La loro finalità e quindi quella di regolamentare, le prestazioni lavorative accessorie, che non riconducono a contratti di lavoro. Questo perché. ricoprono le attività svolte in modo saltuario e che non sono regolamentate.

Il valore di un voucher è di 7,50 euro, ed è il compenso minimo per un’ora di prestazione. Per il settore agricolo, si fa riferimento, in ragione della sua specificità, al contratto di riferimento. Vengono garantite le coperture previdenziali presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Queste prestazioni di lavoro accessorio però, non da diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS. Queste sono disoccupazione, maternità, assegni famigliare, ecc. Viene riconosciuto però ai fini del diritto pensionistico.

I voucher portano ad avere vantaggi sia per i committenti sia per i lavoratori. Per i committenti c’è il vantaggio di poter avere delle prestazioni, nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipolare nessun contratto. Per i lavoratori c’è il vantaggio di ricevere un compenso senza imposizioni fiscali e che non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Le categorie di soggetti che possono accedere a questo lavoro accessorio sono diverse. Tra le quali troviamo: i pensionati, gli studenti nei periodi di vacanza, i cassintegrati, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e disoccupazione per l’edilizia, i lavoratori in mobilità, quelli part – time, gli inoccupati, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ecc. Lo stato di lavoratore accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato, se questo è impiegato presso lo stesso datore di lavoro.

I cittadini extracomunitari, possono svolgere attività di lavoro accessorio, solo se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un attività lavorativa, di studio o per “attesa occupazione”.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare, annualmente, i 7.000 euro netti, ovvero 9.333 euro lordi. Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento di questo limite economico.