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Aborto: legge 194

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La disciplina legislativa sull'interruzione volontaria della gravidanza: Legge 194/78 Annoso è il dibattito che ha sempre visto impegnati i colpevolisti con i sostenitori dell’aborto ovvero dell’interruzione volontaria dello stato di gravidanza in una donna. Ovvio che le ragioni che portano un...

La disciplina legislativa sull’interruzione volontaria della gravidanza: Legge 194/78

Annoso è il dibattito che ha sempre visto impegnati i colpevolisti con i sostenitori dell’aborto ovvero dell’interruzione volontaria dello stato di gravidanza in una donna. Ovvio che le ragioni che portano una donna a prendere una tale decisione possono essere differenti e non è questa la sede per entrarne in merito; vero è che prendere una tale decisione comporta un’oculata e lunga riflessione, un supporto anche psicologico non indifferente. Dal punto di vista emotivo e di sensibilità femminile, l’aborto crea una ferita profonda nello stato mentale della stessa futura mamma che decide di interrompere la gravidanza. Uno shock emotivo che può portare la donna a vivere in uno stato psichico instabile e depressivo, nell’assumere una tale decisione si ripete e si vuole sottolineare che la donna debba essere assolutamente autonoma nel decidere, non deve essere spinta o convinta da nessuno ad abortire, deve essere una scelta ragionata e che richiede del tempo. Inoltre, importante e fondamentale è il supporto di uno psicologo o psicoterapeuta e il sostegno anche dei familiari e, soprattutto, del partner.

Il diritto a ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza è stata una delle conquiste delle donne nello scorso secolo, ma da sempre il genere femminile ha dovuto avere a che fare con l’aborto: a volte spontaneo, a volte provocato. Attualmente l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia è garantita dalla legge 194/78, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. La normativa vigente prevede che si possa abortire entro i primi 90 giorni dal concepimento.

Il ricorso all’aborto non può essere un mezzo di controllo delle nascite, ma può avvenire solo nel caso in cui il proseguimento della gravidanza rappresenti un rischio per la salute fisica o psichica della donna. Tra le cause che possono mettere in pericolo la condizione della donna sono annoverate non solo quelle che riguardano il suo stato clinico, ma anche le sue condizioni economiche, sociali o familiari, le circostanze in cui è avvenuto il concepimento o in vista di previsioni di malformazioni del feto.

La legge 194/78 stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime e che i medici possano ricorrere all’obiezione di coscienza nel caso in cui ritengano l’aborto contrario alle loro convinzioni etico-morali o religiose. Tuttavia, il personale medico non può rifiutarsi di procedere all’intervento clinico quando la vita della donna è in imminente stato di pericolo. Per poter espletare la procedura di aborto, la gestante deve avere un colloquio preliminare con un medico, che esamina insieme a lei i motivi della richiesta, informandola dei suoi diritti e sulle strade alternative, invitandola a riflettere per 7 giorni prima di procedere. Trascorso questo periodo di riflessione, la donna potrà recarsi in una delle strutture sanitarie che effettuano l’intervento clinico: presentando un certificato rilasciato dal primo medico curante, che attesti l’avvenuto colloquio, potrà procedere con l’interruzione della gravidanza. In caso di urgenza della procedura (quando si è a ridosso del termine perentorio dei 90 giorni) il medico può rilasciare il certificato immediatamente per agire ad hoc.