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Qual è l'articolo 177 del codice della strada

Articolo 177

Articolo 177 del Codice della Strada: dispositivi a luce lampeggiante e dispositivi acustici. Quando usarli, chi può farlo e che comportamento adottare. L'articolo 177, comma 1 del Codice della Strada che riguarda la Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o ...

Articolo 177 del Codice della Strada: dispositivi a luce lampeggiante e dispositivi acustici. Quando usarli, chi può farlo e che comportamento adottare.

L’articolo 177, comma 1 del Codice della Strada che riguarda la Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, comunica quali siano i veicolo predisposti all’utilizzo di dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di appositi dispositivi acustici, per pervenire a fini di necessità, decisi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In parole più semplici, l’Articolo 177 spiega chi può e chi no, e soprattutto in quali occasioni, è possibile utilizzare i dispositivi visivi a luce lampeggiante blu, i comunemente i lampeggianti blu, oppure dispositivi acustici, come le sirene, e quali sono i corretti comportamenti da adottare da tutti coloro che si trovano nei paraggi e in prossimità in questo tipo di emergenza.

Tra i veicoli e autoveicoli adibiti ricorrono i seguenti:

  • i servizi di polizia
  • servizi antincendio
  • servizi di protezione civile

a cui si aggiungono quelli del corpo nazionale, che ricorrono a necessità urgenti di istituto:

  • soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (con estensione a tutti i medesimi mezzi delle regioni a statuto autonomo)
  • autoambulanze e simili, adibiti a trasporti urgenti (organi, plasma)

Non solo, infatti l’utilizzo di appositi dispositivi è concessa anche in caso di emergenza o trasporto di animali, estendendo la possibilità di far fronte a queste norme anche ai privati, i quali però dovranno esibire una corretta documentazione.

In caso si verifichino queste situazioni, qualsiasi agente del traffico sarà obbligato a concedere immediatamente il libero passaggio, in modo da garantire la corretta fluidità dell’emergenza. In caso ciò non si verificasse, il guidatore deve prestare attenzione e rispettare le volontà dell’ausiliario.

Comma 2

Il secondo comma dell’articolo 177, spiega come tutti coloro che presentano attivate contemporaneamente le specifiche sopra citate, e che quindi presentano attivati insieme i dispositivi visivi a lampeggiante blu e i dispositivi acustici, hanno pieno diritto di non osservare gli obblighi che prevede il Codice Stradale, ossia i divieti, le prescrizioni della segnaletica, e le norme varie che è giusto rispettare per un corretta circolazione, con esclusione però, come già accennato, per agenti del traffico. Va da sé, che in caso doveste figurare in una di queste situazioni, si raccomanda comunque una maggior prudenza e diligenza, soprattutto in caso di strade a scorrimento veloce o in vie che si immettono su questa.

Comma 3

Nel comma che troviamo a seguire, il terzo, s’invita tutti coloro che sono in prossimità o in vicinanza di veicoli che presentano le caratteristiche descritte al comma 1, di lasciarli passare accostandosi, se non fermandosi direttamente, consentendo il via libera all’emergenza. Ovviamente è vietato seguire la marcia di questi, cercando di avanzare in maniera irrispettosa verso gli altri, nel senso di marcia.

Comma 4

In caso in cui si fa un utilizzo scorretto delle regole riportate nel comma 1, si va incontro a delle sanzioni che in certi casi risultano essere molto salate! La multa di fatto si aggira dalle 84€ alle 335€.

Comma 5

In caso in cui invece ad essere violate sono le disposizioni presentate nel comma 3, le sanzioni in cui si incorrono sono anch’esse salate: la cifra va dalle 41€ alle 168€.