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Brexit, come funziona e cosa prevede l'articolo 50 del trattato di Lisbona

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A fine marzo la Gran Bretagna ufficializzerà l'inizio della Brexit con la notifica dell'articolo 50. Ma cosa prevede il trattato di Lisbona? Con l’annuncio che il prossimo 29 marzo il governo britannico renderà ufficiale la notifica dell’articolo 50 del trattato di Lisbona prende avvio effett...

A fine marzo la Gran Bretagna ufficializzerà l’inizio della Brexit con la notifica dell’articolo 50. Ma cosa prevede il trattato di Lisbona?

Con l’annuncio che il prossimo 29 marzo il governo britannico renderà ufficiale la notifica dell’articolo 50 del trattato di Lisbona prende avvio effettivo la Brexit, ovvero il processo di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Al termine dei due anni (al massimo) di negoziati, Londra non sarà più parte dell’Europa. Si tratta di capire in che termini e secondo quali modalità, ma una cosa è certa: il Regno Unito non avrà più voce in capitolo (in modo ufficiale, almeno) in sede UE.

Ma cosa dice esattamente l’articolo 50 del trattato di Lisbona? Cosa prevede?

L’articolo 50 del trattato di Lisbona prevede la possibilità per un Paese membro dell’Unione Europea di chiedere di abbandonare l’UE. Si tratta di un meccanismo di rinuncia volontaria e unilaterale. In altre parole, la decisione di uscire dall’Unione Europea spetta solo al Paese interessato, senza che gli altri membri possano in alcun modo intervenire sulla questione.

L’ufficializzazione della decisione di abbandonare l’UE avviene appunto tramite la notifica dell’articolo 50. Il Paese che intende avvalersi di questa facoltà deve informare per iscritto il Consiglio Europeo. A quest’ultimo spetta il compito di pubblicare le linee guida per i negoziati (l’attuale presidente del Consiglio UE Tusk ha promesso che provvederà “entro 48 ore” dal ricevimento della notifica da Londra).

A condurre il negoziato per l’UE è il Consiglio Europeo, nella figura di un incaricato. Nel caso specifico, si tratta del francese Michel Barnier. Ogni accordo raggiunto nel corso delle trattative deve essere ratificato dal Parlamento Europeo. Tutti i trattati rimangono in vigore fino alla conclusione del negoziato, con un limite massimo di due anni che solo il Consiglio Europeo può decidere di prorogare.

La procedura dell’articolo 50 non è irreversibile. Un Paese che vi abbia fatto ricorso, infatti, può chiedere in seguito di aderire nuovamente all’Unione Europea seguendo l’iter tradizionale (la cosiddetta richiesta di adesione).