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Cassazione: le testate online non sono responsabili dei commenti diffamatori

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Per la Cassazione le testate online non sono responsabili dei commenti diffamatori Storica decisione della Corte di Cassazione che ha assolto Daniela Hamaui, ex direttrice dell’edizione online dell’Espresso, stabilendo che i direttori delle testate online non sono responsabili dei contenuti...

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Per la Cassazione le testate online non sono responsabili dei commenti diffamatori

Storica decisione della Corte di Cassazione che ha assolto Daniela Hamaui, ex direttrice dell’edizione online dell’Espresso, stabilendo che i direttori delle testate online non sono responsabili dei contenuti diffamatori degli utenti e che non sono obbligati alla rimozione preventiva.

Con la sentenza 44126, la Corte di Cassazione ha stabilito che: ‘ai direttori delle testate online non si può addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio’, evidenziando una differenza tra la pubblicazione cartacea e la pubblicazione su Internet. La Corte aveva già stabilito l’inapplicabilità alle testate online delle norme sulla stampa. Con questa sentenza, coglie l’occasione per sottolineare alcune peculiarità delle pubblicazioni sul web.

La Corte di Bologna aveva invece addebitato all’allora direttrice ‘l’omessa rimozione’ del commento. Nella sentenza, la Cassazione ribadisce l’impossibilità di impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori, accogliendo la tesi della difesa, nella quale si faceva come il commento reo di essere diffamatorio non fosse stato redatto da un giornalista ma fosse stato inviato alla testata online da un lettore, precisando che la pubblicazione era automatica e senza alcun filtro preventivo.

La Corte ha quindi annullato la condanna nei confronti dell’ex-direttrice dell’edizione online dell’Espresso, ritenendo che la norma che punisce l’omesso controllo non sia stata pensata per gestire situazioni come la pubblicazione dei commenti online, cosa che costringerebbe il direttore ad un’attività impossibile.

La Cassazione ha ricordato, inoltre, che per parlare di stampa in senso giuridico ‘occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico’. Le testate online non hanno nessuno dei due requisiti


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