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Come si conclude un contratto: forma orale o forma scritta?

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Il contratto è uno strumento giuridico dalle molteplici funzioni. Lo si trova tra i modi di acquisto della proprietà oppure come mezzo per la circolazione dei beni e fonte di obblighi. Tramite il contratto ci si procura i diritto alle altrui prestazioni. La legge lo definisce come l’accordo d...

Il contratto è uno strumento giuridico dalle molteplici funzioni. Lo si trova tra i modi di acquisto della proprietà oppure come mezzo per la circolazione dei beni e fonte di obblighi. Tramite il contratto ci si procura i diritto alle altrui prestazioni.

La legge lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Elemento essenziale è dunque l’accordo delle parti che devono manifestare la loro volontà a produrre ben determinati effetti giuridici.

La legge riconosce autonomia e libertà alle parti nel disciplinare i rapporti patrimoniali. Nessuno può essere privato dei propri beni né essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri, contro o comunque indipendentemente dalla propria volontà.

Le parti sono libere, a seconda degli scopi che si prefiggono, di scegliere un tipo di contratto.

Sono libere di inserire il contenuto che ritengono più opportuno. Purché vi sia l’accordo.

Accordo: proposta e accettazione

L’accordo è l’incontro delle manifestazioni e dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse.

Il contratto è concluso o perfezionato solo quando è si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti.

La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto.

L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente.

Il destinatario della proposta è pienamente libero di accettarla o respingerla. Può rispondere negativamente o non rispondere affatto. Non è nemmeno tenuto a spiegare le ragioni per le quali decide di non accettare la proposta.

L’accettazione è valida solo qualora sia conforme in tutto e per tutto alla proposta. Diversamente ha valore di nuova proposta e la trattativa prosegue.

Quando è concluso il contratto?

Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha ricevuto notizia dell’accettazione dell’altra parte.

L’accettazione per essere tale deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o quello che si ritiene congruo in base all’affare da concludere.

Secondo il nostro ordinamento vige un principio di generale libertà delle forme da adottare nella stipulazione di un contratto.

I contratti possono essere espressi o taciti. Nel primo caso la manifestazione di volontà viene dichiarata in maniera esplicita. Nel secondo caso invece mediante un comportamento, si pensi ad esempio ad una stretta di mano che sancisca la conclusione di un affare.

Forma orale o forma scritta

Nel caso dei contratti espressi possiamo ancora distinguere il contratto orale dal contratto scritto.

Nel primo caso l’accordo è concluso verbalmente dalle parti. Si può portare ad esempio il caso in cui andiamo dal giornalaio a comprare una rivista.

Nel secondo caso mediante dichiarazione scritta. Il negozio viene dunque stipulato con atto pubblico dal notaio o scrittura privata (redatta in forma libera senza alcuna formalità e autonomamente dalle parti). La stipula in forma scritta è richiesta in alcuni casi dalla legge. Siamo di fronte ai contratti immobiliari; si tratta di quei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali. Richiedono la forma scritta anche le locazioni con durata superiore ai 9 anni, i contratti delle banche, i contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione, i contratti degli intermediari finanziari.

In questi casi la forma scritta è prevista pena la nullità del contratto. In assenza dunque il contratto deve ritenersi invalido.

Nell’ambito della previsione della forma scritta vige il principio della forma più semplice. Ne consegue che la forma solenne dell’atto pubblico è richiesto soltanto in casi ben specifici. Si tratta in particolare della donazione, dell’ atto costitutivo di una associazione o fondazione, dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni, dell’atto costitutivo di una società cooperativa, del fondo patrimoniale, del passaggio dal regime coniugale di separazione dei beni a quello di comunione legale dei beni e viceversa.

Forma scritta come prova del contratto

Da distinguere rispetto al caso della forma scritta per la validità del contratto è il caso della forma scritta quale elemento di prova. Alcuni casi descritti dalla legge impongono la documentazione scritta per provare la conclusione dell’accordo. Solo in questa maniera in caso di contestazioni si potranno provare al giudice le proprie ragioni.

Possiamo constatare che per la maggior parte degli accordi le parti possono procedere in autonomia, vige dunque la regola del fai da te. E’ buona norma tuttavia, per le transazioni di particolare rilevanza economica, farsi affiancare da un avvocato o altro professionista del settore e utilizzare la forma scritta. I contratti orali sono difficilmente provabili in caso di contestazioni.

In ogni caso, sia che ci si trovi di fronte ad un contratto scritto o orale il contratto ha effetto di legge e produce effetti solo tra le parti. Solo le parti che hanno manifestato la loro volontà saranno vincolate a quanto dallo stesso stabilito.