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Congedo parentale inps

congedo parentale

  Il congedo parentale  spetta: -           ai lavoratori/lavoratrici dipendenti nel caso in cui il rapporto di lavoro sia attivo. -          Ai lavoratori/lavoratrici agricoli con contratto a tempo determinato, -          A lavoratori/lavoratrici ex...

congedo parentale

Il congedo parentale spetta:

– ai lavoratori/lavoratrici dipendenti nel caso in cui il rapporto di lavoro sia attivo.

– Ai lavoratori/lavoratrici agricoli con contratto a tempo determinato,

– A lavoratori/lavoratrici ex IPSEMA con rapporto di lavoro attivo

Tuttavia, il congedo parentale non può essere richiesto da genitori disoccupati o sospesi, da genitori lavoratori domestici e genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale è legato al rapporto di lavoro: per essere richiesto, il lavoratore deve essere in attivo.

I genitori naturali possono richiedere, entro i primi 8 anni di vita del bambino, fino ad un massimo di 10 mesi, aumentabile a 11 e può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente.

Ai genitori adottivi o affidatari spettano le stesse modalità dei genitori naturali.

Per quanto riguarda i lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata, essi possono usufruire del congedo parentale nel caso in cui:

– Sono iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate

– Iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti

– Sussista un rapporto di lavoro ancora in corso

– Vi è l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

In quest’ultimo caso possono usufruire di un congedo di massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, sia per quanto riguarda genitori naturali sia per quanto riguarda i genitori adottivi/affidatari.