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Congedo paternità 2017: come funziona e come usufruirne

Congedo paternità 2017: come funziona e come usufruirne

La Legge di Stabilità del 2017 riconosce il congedo ai neopapà e due giorni facoltativi da utilizzare entro il quinto mese dalla nascita del figlio. Viene così sancito per legge un congedo obbligatorio di due giorni ed uno facoltativo, di altri due giorni, che sia una soluzione alternativa a que...

La Legge di Stabilità del 2017 riconosce il congedo ai neopapà e due giorni facoltativi da utilizzare entro il quinto mese dalla nascita del figlio.

Viene così sancito per legge un congedo obbligatorio di due giorni ed uno facoltativo, di altri due giorni, che sia una soluzione alternativa a quello spettante alla madre. Questo può pertanto essere richiesto dal padre anche nel caso in cui si tratti di un genitore adottivo o affidatario. Dovrà tuttavia essere fruibile entro il quinto mese di vita del bambino. A beneficiare del seguente diritto al congedo di paternità sono, pertanto, tutti i padri che siano nel ruolo di lavoratori dipendenti, anche nel caso in cui dovessero essere genitori adottivi o affidatari. La richiesta del congedo di paternità deve essere improrogabilmente essere fatta entro il quinto mese dalla nascita del figlio.

La stessa normativa chiarisce però come tale diretto non si possa estendere coloro che siano nella posizione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I due giorni di congedo obbligatorio di paternità potrenno essere goduti dal padre anche nel corso del congedo spettante anche alla madre lavoratrice, oppure in un periodo successivo, ma fermo restando che lo si richieda entro il quinto mese di nascita del bambino.

Il diritto al congedo da parte del padre è assolutamente autonomo e non ha nulla in comune con quella della madre, per cui, uno non esclude l’altro.

Il discorso è differente nel caso del congedo di paternità facoltativo, poiché questo può essere utilizzato in maniera alternativa a quello che spetta alla madre, la quale dovrà pertanto astenersi dai suoi due giorni di congedo a lei spettanti.

Fino a due anni fa, la legge stabiliva che il congedo per i neopapà fosse di un solo giorno, mentre oggi sono due, cui si aggiungono altri due per quello facoltativo, così come già indicato.

Retribuzione del congedo

Per quanto riguarda la retribuzione, la stessa Legge di Stabilità chiarisce che ai papà in congedo obbligatorio spetta il riconoscimento del 100% della stessa, così come anche per i due giorni di quello facoltativo. Tale indennità sarà versata dall’Istutito di Previdenza Sociale (INPS), ma verrà altresì versata anticipatamente dallo stesso datore di lavoro, da recuperarsi successivamente tramite conguaglio e relativi versamenti contributivi da versare poi sempre all’istuto previdenziale.

Richiedere l’indennità spettante per il congedo di paternità è molto semplice. Nel caso in cui questa dovesse essere anticipata dal proprio datore di lavoro, basterà farne apposita richiesta per iscritto allo stesso titolare dell’azienda, indicandovi le date esatte nelle quali si intende fruire del diritto ad astenersi dal lavoro, previo avviso di almeno due settimane, o in alternativa riportando la presumibile data del parto. Nel caso in cui, invece, la richiesta dovesse essere fatta direttamente da parte dell’istituto previdenziale, si potranno utilizzare gli appositi strumenti ed indirizzi telematici preposti, per cui si procederà compilando dei moduli di domanda per congedo paternità. Per fare ciò basterà essere in possesso di un codice di accesso personale, oppure rivolgendosi ad un patronato.