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Consulta: impugnazione riconoscimento figlio, termine ricorre da scoperta non paternità

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Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Non è ragionevole che, nei casi diversi dall’impotenza, il termine annuale per impugnare il riconoscimento del figlio decorra, per l’autore del riconoscimento, dal momento dell’annotazione dell’atto invece che dalla scoperta di non essere il...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Non è ragionevole che, nei casi diversi dall’impotenza, il termine annuale per impugnare il riconoscimento del figlio decorra, per l’autore del riconoscimento, dal momento dell’annotazione dell’atto invece che dalla scoperta di non essere il padre biologico. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 133 depositata oggi (redattrice Emanuela Navarretta), dichiarando illegittimo l’articolo 263, terzo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede che il termine annuale per impugnare il riconoscimento decorra, per l’autore del riconoscimento, dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della non paternità.

In particolare, la Corte ha ravvisato un’irragionevole disparità di trattamento tra chi può provare la propria impotenza e chi, pur non essendo affetto da tale patologia, abbia ugualmente scoperto la non veridicità della paternità biologica dopo un anno dall’annotazione del riconoscimento. Quest’ultimo si vedrebbe inibito l’accesso a un giudizio nel quale l’interesse alla verità biologica viene, comunque, sempre bilanciato in concreto dal giudice con l’interesse del figlio. La Corte ha ritenuto, inoltre, irragionevole che la norma censurata rendesse più difficile al padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine annuale per l’impugnazione del riconoscimento, rispetto a quanto consentito al padre coniugato dall’articolo 244 del codice civile, relativamente alla decadenza del termine annuale per l’azione di disconoscimento della paternità.