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Cos'è il preliminare di una compravendita

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Quando si intende acquistare o vendere un immobile solitamente si segue un iter ben preciso, sia che ci si avvalga della prestazione di un agente immobiliare, sia che si proceda senza la prestazione di un professionista del settore. Quando le parti interessate all'affare hanno trovato un accordo sui...

Quando si intende acquistare o vendere un immobile solitamente si segue un iter ben preciso, sia che ci si avvalga della prestazione di un agente immobiliare, sia che si proceda senza la prestazione di un professionista del settore. Quando le parti interessate all’affare hanno trovato un accordo sui punti principali dell’affare, ovvero quando la proposta di vendita è stata accettata dalla controparte si può addivenire alla conclusione del contratto preliminare.

Cos’è il preliminare di una compravendita
Il preliminare di una compravendita, altrimenti detto compromesso, è un contratto con il quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto del quale definiscono i contenuti fondamentali (ad esempio il prezzo, le caratteristiche dell’immobile, presenza di ipoteca, ecc..) Solitamente nel preliminare di compravendita (e si tratta di un aspetto importante), viene indicata la data nella quale le parti si dovranno presentare dal notaio per la stipula del contratto definitivo.

Nel caso di preliminari di compravendite immobiliari, il compromesso stesso dovrà avere forma scritta, una scrittura privata o un atto pubblico, a scelta delle parti.

Il trasferimento della proprietà avverrà solo nel momento della stipula del contratto definitivo in quanto il preliminare è solo fonte dell’obbligazione di vendere e di acquistare.

Sarà quindi con il rogito, davanti al notaio, che avverrà il passaggio della proprietà e il contratto di compravendita produrrà i suoi effetti.

Cosa succede in caso di inottemperanza degli obblighi imposti con il preliminare?
Nell’eventualità che una delle parti non adempia gli obblighi sanciti dal contratto preliminare, l’altra parte adempiente potrà rivolgersi al giudice per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre. In tal caso la sentenza del giudice produrrà gli stessi effetti del contratto di compravendita non concluso.

La caparra confirmatoria
Solitamente all’atto della stipula del contratto preliminare la parte acquirente versa una caparra, ossia una somma di denaro a garanzia della futura conclusione della compravendita. Possono verificarsi due tipi di situazioni:
-se la parte che ha dato la caparra recede dall’affare, l’altra parte potrà trattenerla e rifiutare a sua volta l’affare;
-se a tirarsi indietro è chi ha ricevuto la caparra, dovrà restituirla all’altra parte disposta a chiudere l’affare con il contratto definitivo.