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Covid, Ministero della Salute: firmata ordinanza per la distribuzione dei vaccini nelle farmacie

Ordinanza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che regola la distribuzione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie territoriali.

Il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza relativa alla distribuzione dei vaccini sintetizzati contro il coronavirus nelle farmacie. Il documento contiene indicazioni fondamentali per i grossisti che si occupano delle consegne e circa la modalità a garanzia tracciabilità da utilizzare.

Covid, l’ordinanza del Ministero della Salute e i vaccini nelle farmacie

Le regole che disciplineranno la distribuzione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie territoriali sono state rese note attraverso una recente ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il provvedimento, infatti, prevede che le Regioni italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano “possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alla farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini anti-Covid sconfezionati dalle farmacie ospedaliere”. Inoltre, il documento esplica al contempo le modalità di consegna da seguire in modo tale da “assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie”.

Covid, ordinanza sui vaccini nelle farmacie: il caso delle farmacie ospedaliere

A proposito delle farmacie ospedaliere, attraverso l’ordinanza viene precisato che esse “attribuiscono una univocaidentificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza”.

Covid, ordinanza sui vaccini nelle farmacie: grossisti e modalità di distribuzione

Il nuovo documento diramato dal Ministero della Salute, poi, rivolge particolare attenzione nei confronti della figura dei grossisti farmaceutici che si occupano dello stoccaggio e della distribuzione minuziosa dei vaccini anti-Covid nelle farmacie territoriali facendo le veci della Regione o della Provincia autonoma presso la quale sono stati impiegati.

In relazione ai grossisti farmaceutici, che si occupano anche di verificare il ritiro da parte del medico incaricato di somministrare i sieri, quindi, l’ordinanza specificato che simili figure professionali “registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute”.

Infine, l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza dispone anche che le medesime modalità di trasmissione dei dati alla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco “si applicano anche alle confezioni integredi tali vaccini”.