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Carte fedeltà: "Stop all'invio di pubblicità senza il libero consenso"

carte fedeltà

Senza uno specifico e libero consenso non si può inviare pubblicità ai possessori delle carte fedeltà. E' il monito del Garante della privacy.

“Non è lecito l’invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all’uso dei propri dati a fini di marketing” ribadisce il Garante della privacy in un provvedimento con cui ha imposto a un’importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.

Carte fedeltà

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle violazioni segnalate da alcuni clienti e confermate da un’ispezione svolta dall’Autorità con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, prima dell’applicazione del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (Gdpr).

Il Garante della privacy spiega infatti che i clienti si erano lamentati per la continua e indesiderata ricezione in posta elettronica di offerte commerciali da parte dell’azienda di cui possedevano una carta fedeltà. Anche a seguito di lamentele, la società non ha mai provveduto alla cancellazione dei dati degli utenti dalla mailing list pubblicitaria.

I poteri del Gdpr

L’impresa ha cercato di giustificare tale comportamento spiegando di non essere stata in grado di bloccare l’invio di e-mail pubblicitarie per problemi connessi alle sue banche dati – contenenti dati di oltre dieci milioni di clienti – che, in quel periodo, erano in fase di migrazione verso un’unica piattaforma.

Nel corso dell’istruttoria però sono emersi ulteriori problemi relativi alla gestione dei dati personali dei clienti e così alla fine il Garante della privacy ha adottato per la prima volta i nuovi poteri correttivi offerti dal Gdpr, “ammonendo” l’azienda. La stessa è stata poi invitata ad implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati.