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Beppe Sala condannato: le motivazioni della sentenza nel processo Expo

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Il sindaco di Milano è "penalmente responsabile" del reato di falso ideologico, ma il Tribunale gli ha riconosciuto un'attenuante.

Il Tribunale competente ha diffuso le motivazioni della sentenza sul caso della Piastra Expo e sul sindaco di Milano Beppe Sala, condannato a sei mesi convertiti in una multa. Il primo cittadino deve rispondere dell’accusa di falso ideologico. Dai documenti della Corte si apprende che il sindaco ha sottoscritto due verbali “consapevole delle illecite retrodatazioni”, ma con l’attenuante di aver così evitato il fallimento dell’evento.

Beppe Sala condannato: le motivazioni della sentenza

Nelle 162 pagine depositate dalla Corte emerge che l’obiettivo di Beppe Sala mediante la retrodatazione è stato quello di “evitare che la questione della paventata incompatibilità dei due componenti” della commissione di gara per la Piastra Expo potesse tradursi nel “rischio di ulteriori ritardi nell’espletamento della procedura” e, di conseguenza, nell’apertura dell’evento del 2015. Al sindaco i giudici hanno riconosciuto l’attenuante di aver “agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Egli era certamente consapevole del fatto che si accingeva – nel momento in cui apponeva la firma – a creare degli atti retrodatati. Tuttavia, non è emersa alcuna volontà di avvantaggiare taluno dei concorrenti alla gara o di danneggiarne altri, ma solo quella di assicurare la realizzazione in tempo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione e il successo dell’Esposizione universale del 2015, risultato poi conseguito ed unanimamente riconosciuto”.

Per i giudici è “ben possibile che Sala abbia sottoscritto i due documenti contestati il 31 maggio 2012 tra le ore 16 e le ore 18.30, prima di allontanarsi dall’ufficio di via Rovello, mentre dopo le 19, presso la sua abitazione, abbia approvato il modulo per il rilievo delle potenziali incompatibilità. Non vi è spazio logico per ritenere che, prima dell’apposizione della firma, non siano stati letti o siano stati letti distrattamente e che […] non siano stati immediatamente compresi i profili fattuali alla base della contestazione”.