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Coronavirus, ecco il testo del decreto che rende l'Italia zona rossa

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Ecco il testo del decreto del governo Conte che estende a tutto il territorio nazionale le precedenti misure prese per fronteggiare il coronavirus.

Il decreto varato dal governo Conte nella serata del 9 marzo è attualmente la misura più stringente adottata dalle autorità per contrastare l’epidemia di coronavirus che sta colpendo il Paese da circa tre settimane. Le misure adottate nel documento rendono l’Italia un’unica zona rossa abolendo quindi contestualmente i precedenti provvedimenti di quarantena per alcune aree del Nord Italia. Vediamo però il testo del decreto (noto con il nome di “Io resto a casa”) nello specifico.

Coronavirus, il testo del decreto

Il decreto in vigore da martedì 10 marzo è costituito da un unico articolo oltre alle disposizioni finali, che sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale le misure precedentemente adottate per la Lombardia e altre 14 province del Nord Italia. Viene inoltre disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in tutta Italia, comprese le manifestazioni sportive anche se a porte chiuse.

Articolo 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  • 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  • 2) Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • 3) La lettera d) dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:
  • “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

Articolo 2

Disposizioni finali

  • 1) Le disposizioni del precedente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
  • 2) Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto.
decreto pagina uno

decreto pagine due

decreto pagina tre 1