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Divieto di uscire dal comune di residenza: quali sono le sanzioni?

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Non si può uscire dal proprio comune di residenza: i rischi per chi viola il divieto previsto dall'ordinanza contro il coronavirus

Quali sono le sanzioni per chi viola il divieto di uscire dal proprio comune di residenza secondo le ultime ordinanze varate per contenere l’emergenza coronavirus? Una domanda che si fanno in molti, specie le persone che sono costrette a spostarsi da una città all’altra per motivi di lavoro e non possono lavorare in smart working. Da oggi, lunedì 23 marzo, non sarà più possibile spostarsi da un comune all’altro a meno che questo cambio di località non sia motivato da comprovate ragioni di salute, malattia o necessità, naturalmente dichiarate nell’ormai famosa autocertificazione.

É questa la nuova stretta del governo volta soprattutto a bloccare i molti che dalle regione del Nord, quelle più colpite dal Covid-19, si sono mossi per tornare nelle regioni del Sud, dove spesso e volentieri hanno i natali. Ora chi verrà meno a questo divieto, rischia la denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti delle Autorità, con conseguenze molto pesanti. Un’ulteriore stretta alle necessarie misure di distanziamento sociale resasi necessaria per il comportamento poco civile di molti cittadini.

Divieto di uscire dal comune di residenza

Ricordiamo da subito che il divieto di uscire dal proprio comune di residenza non è un diniego assoluto, ma anzi permette lo spostamento per i famosi tre motivi sopra elencati: lavoro, salute e necessità e urgenza. I rischi per i contravventori sono molto alti: è prevista infatti la denuncia ex articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti delle Autorità), con l’ammenda da 206 euro o arresto fino a tre mesi, una condanna che può macchiare la fedina penale personale.

A questo aggiungiamo che, qualora le Forze dell’Ordine dovessero accertare un’autocertificazione falsa, alle sanzioni precedenti andrebbe ad aggiungersi anche una denuncia per falsa attestazionee dichiarazioni mendaci, ex articolo 495 del Codice penale, con reclusione da 1 a 6 anni.