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Danni dopo il vaccino per l'epatite? Sì al risarcimento

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Nonostante la contrarietà del Ministero della Salute, la Consulta ha dato l'ok al risarcimento per chi ha subito danni dopo il vaccino per epatite.

La notizia non farà piacere al Ministero della Salute – che si era già pronunciato in merito evidenziando tutta la propria contrarietà -, ma secondo quanto stabilito dalla Consulta chi ha subito (o subisce) danni dopo il vaccino per l’epatite A ha diritto al risarcimento.

Nella giornata di mercoledì 24 giugno, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 comma 1, della legge 210/1992 – inerente “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

Danni dopo vaccino per l’epatite: la sentenza

Nello specifico, per la Consulta è illegittimo il passaggio ove si fa riferimento al mancato risarcimento: “(…) alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A”.

Secondo quanto viene riportato nella sentenza in merito ai danni dopo il vaccino per l’epatite, non si può attuare una distinzione tra vaccinazione facoltativa e obbligatoria. “La ragione dell’indennizzo – sostiene la Corte Costituzionale – non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.

Per questo motivo, la Consulta evidenzia come: “La mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo”.