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Il foro del consumatore si applica anche ai malati di Alzheimer e ai loro familiari

Foro del consumatore anche in caso di Alzheimer

Dall’entrata in vigore del codice del consumo si parla di un foro per le controversie che coinvolgono il consumatore, anche in caso di Alzheimer.

Vi sono state importantissime sentenze dei Tribunali di Brescia (n. 2586 del 26.9.19) e Velletri (n. 847/20) in materia di Alzheimer, relativamente all’individuazione del giudice competente per territorio a decidere le controversie tra la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e paziente o familiari per il pagamento della retta. Come noto, sono sempre più frequenti cause di questo tipo, perché la giurisprudenza, sebbene con diversi contrati, è ormai dell’opinione che, quando siano necessarie prestazioni sanitarie collegate a quelle assistenziali, tutta la retta deve essere corrisposta dal Sistema sanitario Regionale. Da qui il rifiuto da parte dei parenti, che si sono impegnati in occasione del ricovero, di provvedere al pagamento e i decreti in giuntivi nei loro confronti che, vengono per lo più opposti.

E sono proprio questi i casi su cui si sono pronunciati i Tribunali di Brescia e Velletri con le richiamate sentenza. Anche qui era accaduto che i familiari di due malati di Alzheimer, ricoverati presso una RSA, dopo che avevano sospeso i versamenti della retta di ricovero, avessero ricevuto due decreti ingiuntivi emessi dai Tribunale di Brescia e Velletri, portanti intimazione di pagamento della somma uno di € 35.726,00, l’altro di € 66.701,74, oltre interessi legali e spese.

I casi di Brescia e Velletri

Ricevute la notifica del provvedimento monitorio, gli stessi hanno proposto opposizione, deducendo l’incompetenza per territorio di quel giudice e l’inesistenza del credito. Incompetenza per territorio derivante dalla loro qualità di consumatori e dalla loro residenza, in un caso a Bergamo e nell’altro a Latina. I Tribunali di Brescia e Velletri con le richiamate sentenze hanno dichiarato la loro incompetenza per territorio e, per l’effetto, revocato i decreti ingiuntivi. Ciò appunto sulla base del fatto che gli ingiunti risiedessero nel circondario di un altro Tribunale, da ritenersi competente per territorio. La decisione di quelli di Brescia e Velletri trae il suo fondamento dalla necessità di applicare, in casi come il nostro il c.d. foro del consumatore.

Cos’è il foro del consumatore

È dall’entrata in vigore del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206) che si parla di questo foro per individuazione del giudice competente a conoscere le controversie in cui è parte il consumatore. La questione è nata con l’introduzione nel codice civile dell’art. 1469 bis, oggi sostituito dall’art. 33 Codice del consumo. Lo stesso, relativo alle clausole vessatorie nel contratto concluso tra consumatore e il professionista, conteneva una disposizione, quella di cui al comma 3 n. 19 c.c., per la quale era da considerarsi tale quella che stabiliva “ come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. Per la giurisprudenza (Cfr. per tutti Cass., ss.uu., 1 ottobre 2003 n. 14699) tale norma, rimasta analoga nell’art. 33, andava e va oggi interpretata “nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località”.

Trattasi, come detto, di una competenza esclusiva e speciale, ma eccepibile solo da consumatore, il quale per contro può iniziare una causa davanti ad uno qualsiasi dei giudici competenti per territorio previsti dal codice di rito. Venendo alle sentenze dei Tribunali di Brescia e Velletri, il rilievo più importante contenuto nelle stesse è che contratti quali quelli che vengono stipulati dai familiari, che si obbligano a pagare le rette di ricovero, devono ritenersi di diritto privato, soggetti alla normativa a tutela del consumatore.

Secondo gli adìti giudici, in altre parole, quando le prestazioni sanitarie riguardano malattie quali l’Alzheimer o – diciamo noi – la demenza senile, non ha alcuna importanza che si tratti di una casa di cura convenzionata o meno. Ciò perché – sempre a dire di quel giudice – siamo sempre al cospetto di una situazione diversa dal ricovero ospedaliero, per la quale in una Regione, come la Lombardia e il Lazio, è prevista una regolamentazione speciale con la previsione che il 50% della retta è a carico di quell’Ente territoriale per il tramite del Fondo sanitario e il restante 50% dell’utente o del Comune. Diversa per il fatto che si ha la prevalenza la prestazione assistenziale, che rende il contratto di diritto privato, con la conseguenza che l’utente e chi si obbliga per lui sono consumatori con tutti gli effetti che derivano per la sua tutela, prima di tutte quelle in materia di competenza per territorio.

Per i Tribunali non ha, d’altra parte, alcuna importanza il fatto che la Fondazione che gestisce la RSA non abbia fini di lucro. Ciò non esclude il suo carattere imprenditoria e il fatto che si rimanga di fronte ad un contratto tra un consumatore e un professionista.