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Colf e badanti, come comportarsi ai tempi del Covid

colf e badanti come comportarsi

Come comportarsi con colf e badanti per la risoluzione del rapporto di lavoro ai tempi del Covid. Risponde Unione nazionale consumatori

Colf e badanti fanno parte ormai del nostro quotidiano, ma adesso in tempo di Covid, molte di queste figure sono state licenziate dalle case presso le quali prestavano servizio, a volte per difficoltà finanziarie, altre volte per paura che potessero portare a casa il contagio. Ecco quindi che si presenta la difficoltà per la risoluzione del contratto di lavoro. Unione nazionale consumatori ha stilato un vademecum per far fronte alle diverse esigenze, sia dei lavoratori che dei datori.

Colf e badanti, come comportarsi ai tempi del Covid

Se si deve fare a meno, del lavoro del collaboratore domestico, l’Unione nazionale consumatori, consiglia di far utilizzare le ferie o permessi maturati o ancora da maturare, “ciò significa che il collaboratore domestico percepirà la retribuzione sotto forma di questi due istituti, e continuerà a maturare i contributi, che dovranno poi essere pagati come sempre tramite MAV disposto dall’INPS“.

Seconda ipotesi:  la sospensione del rapporto, con un’anticipazione di una quota del TFR. Il lavoratore percepisce una somma di danaro che copre il periodo di mancata attività lavorativa e il datore non dovrà pagare lo stipendio e i contributi per il periodo di mancata attività. La comunicazione di sospensione deve essere inoltrata all’INPS tramite PIN o intermediario abilitato delegato alla gestione del rapporto di lavoro domestico, come un consulente del lavoro.

Per entrambi i casi, il datore deve avvisare il lavoratore a mezzo scritto dei nuovi termini; poi il collaboratore deve reinviare l’accordo tramite e-mail, sms o whatsapp al datore di lavoro, nel quale concede il suo assenso. 

Nei casi di linceziamento

Se invece il collaboratore rifiuta quanto proposto dal datore di lavoro, si può procedere con la sospensione del rapporto senza accordo, o in extremis, al licenziamento, nel caso in cui la prestazione è da ritenersi essenziale, come ad esempio assistenza ad anziani o bambini. Opzione quella del licenziamento possibile, in quanto il rapporto di lavoro per le collaborazioni domestiche, è escluso dallo stop ai licenziamenti imposti dal Goeverno. In ogni caso il datore di lavoro, deve rispettare i giorni di preavviso previsti dal C.C.N.L. del Lavoro Domestico.

In caso di malattia

In caso di malattia del collaboratore, la procedura non è cambiata: il lavoratore deve presentare il certificato medico, e i giorni di assenza dal lavoro saranno retribuiti come malattia. Come specificato dall’Unione nazionale consumatori “ Al lavoratore spetta la retribuzione per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni. Fino al 3° giorno gli spetta il 50% della retribuzione, e dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione”.

Il lavoratore in malattia, ha inoltre il diritto a conservare il posto di lavoro in base all’anzianità di servizio: per anzianità fino a 6 mesi, 10 giorni, per anzianità da 6 mesi a 2 anni, 45 giorni, e per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.