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Anche secondo il Tribunale di Firenze, i malati di Alzheimer non devono pagare la retta di ricovero presso l’RSA

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Quando l’assistenza sanitaria assume una rilevanza sociale e quindi esiste una stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e sanitarie, anche le prime devono essere a carico del SSN.

Lo scorso 29 dicembre, il Tribunale di Firenze ha emesso un’importante sentenza riguardo le rette di ricovero nelle RSA e nelle strutture convenzionate a carico dei parenti dei malati di Alzheimer, avvalorando una tesi che noi di Konsumer sosteniamo da anni, ovvero che il costo del ricovero debba essere sostenuto dal Sistema Sanitario Nazionale. Un principio che potrà, ovviamente, essere applicato anche per le persone affette da demenza senile di grado elevato.

In questo caso, la disputa era tra la nipote di una persona affetta da Alzheimer, che si era vista recapitare un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini, che gestisce la struttura RSA San Silvestro, presso la quale era ricoverata la nonna. Con questa azione legale, si richiedeva il pagamento di diverse rette di ricovero, per un totale di 18.803,70 euro, oltre interessi e spese. Ciò anche sulla base del contratto di ricovero, sottoscrivendo il quale la nipote si era impegnata a corrispondere gli importi mensili dovuti dalla nonna.

La nipote della paziente si è rivolta a Konsumer, Associazione che da anni si batte per il riconosciuto, ai malati di demenza senile grave e di Alzheimer, del diritto a un’assistenza sanitaria adeguata. Il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando nullo ex art. 1418 c.c. il contratto contenente l’impegno assunto dalla nipote e condannato l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini alla restituzione delle rette di ricovero corrisposte fino a quel momento, pari a 7.767,05 euro, oltre interessi e spese legali.

Per quel Giudice la norma cui fare riferimento è il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, per il quale le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria e quelle sanitarie a rilevanza sociale devono ritenersi gratuite per il paziente e i suoi familiari, in quanto erogate ed a carico del Fondo Sanitario Nazionale (oggi Regionale). E, poiché la documentazione prodotta dalla nipote dimostrava che: “le prestazioni erogate alla nonna nel periodo di degenza rientravano nell’ambito di quelle sanitarie a rilevanza sociale o ad altra integrazione sanitaria, in quanto inserite in un programma di riabilitazione volte a rimuovere gli esiti degenerativi della patrologia”, la donna non avrebbe dovuto corrispondere alcunché. Inoltre, dovevano ritenersi nulli gli impegni fatti sottoscrivere a terzi, quali la nipote, di provvedere al pagamento della retta, in quanto contrari a norme imperative.

Questa è una sentenza che si uniforma a quelle della Cassazione e della Corte d’Appello di Milano del 17.5.19, e a quelle che abbiamo ottenuto a Foggia (n. 11537/ 2020) e Monza (n. 617/17), per le quali quando vi sia stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e quelle sanitarie, anche le prime sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non possono, invece, essere fatte pagare ai malati e ai loro parenti.

La sentenza del Tribunale di Firenze, inoltre, fa chiarezza sul fatto che devono considerarsi “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, a carico del SSN, quelle di regola necessarie ai malati di Alzheimer e grave demenza senile. Da questa sentenza, inoltre, ne deriva che: se le spese sono a carico del SSN, tutto ciò che è stato fino ad ora pagato alle RSA, deve essere rimborsato da queste ultime, con gli interessi nel frattempo maturati. Le stesse potranno, poi, rivalersi con il Servizio sanitario.