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Decreto 2016 per la registrazione del contratto di affitto

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La legge di Stabilità 2016 ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il contratto di affitto. La registrazione della locazione, dal 1° gennaio 2016, deve essere fatta solo dal padrone di casa, il quale ha a 30 giorni di tempo. Se il contratto di locazione non ...

La legge di Stabilità 2016 ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il contratto di affitto.

La registrazione della locazione, dal 1° gennaio 2016, deve essere fatta solo dal padrone di casa, il quale ha a 30 giorni di tempo.

Se il contratto di locazione non viene registrato, qualora non venga pagato il canone o non venga liberato l’immobile alla data di scadenza del rapporto. non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, ma solo con un procedimento molto più lungo e dispendioso.

Entro i successivi 60 giorni, il padrone di casa comunica l’assolvimento dell’onere fiscale al conduttore e all’ amministratore del condominio, tramite raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata, che procedere con l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.

Le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore.

Mentre prima, in caso di mancato versamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l’altro, ora con la legge di Stabilita 2016, pare che soltanto su quest’ultimo possa ricadere la responsabilità dell’omesso versamento d’innanzi al Fisco.

Esistono diverse modalità di pagamento dell’imposta in base al tipo di registrazione. Se si opta per la registrazione su supporto cartaceo, è necessario utilizzare il modello F24 Elide; se invece si ricorre alla via telematica, anche il pagamento diventa telematico e contemporaneo alla registrazione.

Si può adempiere all’imposta o con frequenza annuale, oppure in un solo momento per la complessiva durata, beneficiando di una relativa riduzione.

Per tardato pagamento, la sanzione prevista va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta e degli interessi.

L’omessa registrazione, ai fini delle imposte dirette, viene a configurare la presunzione della sussistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi precedenti all’accertamento; o l’esistenza di un canone del 10% del valore dell’immobile.