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Dm 10 marzo 1998 è stato abrogato?

Dm 10 marzo 1998

La sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro è oggetto del Dm 10 marzo 1998. Ecco di cosa si tratta.

Nel 2014 è stata messa mano al Testo Unico 81/08. Tra gli argomenti aggiornati, c’è anche quello che riguarda il decreto ministeriale del 10 marzo 1998 in materia di sicurezza antincendio e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto tratta in maniera varia ed esaustiva tutti gli aspetti delle norme relative alla messa in sicurezza dei luoghi, incluse le norme di prevenzione, le vie d’uscita e le misure per la rilevazione di fumi, con conseguente allarme immediato. Sono, quindi, trattate tutte le procedure atte a prevenire e trattare tempestivamente i casi di incendio nei luoghi pubblici. Ma come è cambiato il dm 10 marzo 1998, nel tempo? Diamo un’occhiata al punto attuale delle cose.

Dm 10 marzo 1998

I criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro trattati del dm 10 marzo 1998 raccolgono tutte le misure di prevenzione e messa in sicurezza degli ambienti in caso d’incendio. I casi e i luoghi presi in considerazione sono molteplici, in modo da coprire la totalità degli scenari possibili. In particolare, con questo decreto il Ministero dell’Interno ha imposto linee guida generali anche sulla formazione di addetti. Deve trattarsi di figure esperte e formate in sicurezza antincendio. Sul luogo di lavoro, dunque, il datore è tenuto a dedicare delle ore di formazione al personale deputato alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi. Accanto a ciò, ogni ambiente deve essere dotato di strutture e vie d’uscita regolari, richieste espressamente nel decreto Ministeriale. I luoghi dovranno essere classificati secondo una pericolosità e un rischio di incendi crescente, a cui bisognerà far fronte nel modo adeguato.

Prove antincendio

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 vincola, inoltre, i datori di lavoro affinché provvedano ad affidare agli addetti prove pratiche di evacuazione. Per riuscire a far fronte a un’emergenza, dunque, è necessario sottoporsi a prove antincendio generali. Tali prove hanno carattere di verosimiglianza e, dunque, dovranno partecipare tutti i dipendenti durante l’orario di lavoro. Inoltre, è richiesta la manutenzione regolare di tutti gli impianti e le strumentazioni di prevenzione antincendio. Tra questi, soprattutto gli estintori che dovranno essere controllati annualmente.

Il Dm 10 marzo 1998 è ancora valido

Il Dm 10 marzo 1998 è tuttora in vigore. A parte qualche piccola modifica, soprattutto per quanto riguarda le strumentazioni antincendio, il decreto è ancora valido. La legislazione ha quindi approfondito alcune norme, mantenendo le linee guida già esposte nel 1998. Nel 2014, però, è stato aggiornato il Testo Unico 81/08. Ecco, allora, che l’intera normativa in fatto di norme antincendio è confluita proprio nel Testo Unico. È lì, infatti, che viene raccolta l’intera legislazione in fatto di salute e sicurezza sul lavoro, a cui anche le norme antincendio fanno riferimento.