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Pace fiscale: come funziona e come si versa

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Il Governo Conte da il via alla pace fiscale. Ecco come funziona, chi ne può fruire, le scadenze e le modalità di pagamento.

Con la pubblicazione del testo del decreto legge fiscale n. 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019, viene confermato che inizierà la rottamazione delle cartelle e la definizione agevolata delle liti fiscali. Moltissime le novità legate a questa decisione del Governo. L’obbiettivo è quello di cercare di recuperare più crediti possibili di quelli già presenti e che non sono mai stati pagati. Inoltre tutte le cartelle con cifra dovuta minore a 1000€ saranno completamente annullate entro il 31 dicembre 2018.

Le date

Con la nuova manovra del Governo Conte arriva la pace fiscale: il 12 novembre 2018 è la prima data utile per eseguire il versamento. I termini per i versamenti sono:

  • il 13 novembre per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
  • il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
  • il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato e ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione

I versamenti possono essere eseguiti attraverso due differenti modalità: in una sola soluzione o a rate. Utilizzando la modalità di pagamento rateale il massimo consentito è l’utilizzo di venti rate trimestrali.

Quali atti sono definibili?

La pace fiscale consente di pagare gli arretrati con il Fisco senza sanzioni e interessi. Le pendenze interessate sono quelle per le quali l’istruttoria era attiva al 24 ottobre 2018:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati. Ovvero quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018;

Come si versa?

Per quanto riguarda l’F24, il contribuente deve indicare i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet dell’Agenzia, il codice ufficio, riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F23, si utilizzano i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo ‘Estremi dell’atto o del documento’ i seguenti dati: campo ‘Anno’ e campo ‘Numero’.