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Regime forfettario 2020: requisiti, come funziona e le cause di esclusione

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Regime forfettario 2020: le novità relative a come funziona, i requisiti, le cause di esclusione e i diversi coefficienti di redditività.

Tutte le novità e le caratteristiche del regime forfettario 2020 insieme alle differenze con il regime ordinario per le partite IVA.

Regime forfettario 2020: come funziona?

Il regime forfettario è il regime fiscale “naturale” per i soggetti persone fisiche che aprono una partita IVA. A confermarlo è Agenzia delle Entrate che definisce il regime come:

“destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni […] prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili”.

L’agevolazione più importante riguarda l’applicazione di una flat tax con aliquota al 15% che sostituisce IRPEF (e relative addizionali regionali e comunali) e IRAP. L’imposta sostitutiva riguarda i soggetti che hanno un fatturato annuo inferiore ai 65mila euro.

La convenienza della flat tax si misura considerando che l’IRPEF, imposta progressiva per scaglioni, prevede l’aliquota del 23% sui redditi fino a 15mila euro. Per questo motivo il forfettario diviene molto utile per i soggetti che nella propria attività hanno costi molto contenuti.

Parliamo di costi perché la seconda, importantissima, caratteristica di questo regime è che non è possibile dedurre i costi sostenuti per l’attività. Il reddito imponibile viene determinato in maniera forfettaria applicando al fatturato una percentuale determinata dal legislatore in base all’attività svolta (come vedremo in seguito).

Requisiti del regime forfettario

Il regime forfettario riguarda persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, incluse le imprese familiari, e prevede i seguenti requisiti:

  • i ricavi annui non devono superare i 65mila euro;
  • le spese per il personale (stipendi e compensi) hanno un limite di 20mila euro;
  • i lavoratori dipendenti possono accedere a questo regime soltanto se il loro reddito annuo da lavoro dipendente è inferiore a 30mila euro.

Il limite dei 65mila euro può essere superato nel corso dell’anno, e questo non fa perdere il diritto all’applicazione dell’aliquota al 15%, ma l’anno successivo è obbligatorio passare al regime IVA ordinario. Si perdono dunque tutte le agevolazioni.

Regime forfettario 2020: cosa cambia per le partite IVA?

I requisiti illustrati nel paragrafo precedente, sono stati modificati con la Legge di Bilancio 2020. Nel 2019, infatti, il regime era molto più semplificato e aperto, non essendoci limitazioni sui costi del personale né sui redditi dal lavoro dipendente. Questi due vincoli, hanno di fatto stretto le maglie per l’accesso al beneficio e a partire da gennaio 2020, molti soggetti sono fuoriusciti dal regime.

Questo significa che ci sono degli autonomi e professionisti, che dal 1° gennaio 2020 sono tenuti ad emettere fattura elettronica, applicando l’IVA. Questa la prima immediata conseguenza delle novità introdotte per il 2020.

L’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro ha stimato che sono costretti a rinunciare al regime forfettario nel 2020 circa 10 mila lavoratori. Soggetti che avevano avevano aperto la partita IVA o erano passati al regime agevolato, soltanto nel 2019, visti i notevoli vantaggi della flat tax.

Dubbi sull’immediata applicazione dei nuovi criteri

Nel momento in cui si scrive, è molto acceso il dibattito circa la possibilità di sospendere per almeno due mesi l’applicazione dei nuovi criteri di esclusione, questo poiché da più parti si leva la protesta circa il mancato preavviso di 60 giorni per l’entrata in vigore di novità così importanti, in violazione dello Statuto del contribuente. Ma la questione è in alto mare e si attendono prese di posizione ufficiali da parte del ministero competente (servirebbe infatti un decreto).

Cause esclusione dal regime forfettario

Sono esclusi dall’applicazione del regime agevolato:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Coefficienti di redditività

La flat tax per i soggetti in regime forfettario viene determinata applicando l’imposta sostitutiva del 15% al reddito ottenuto applicando il coefficiente di redditività. I coefficienti sono diversi a seconda del settore in cui si opera, vediamoli:

  • Industrie alimentari e delle bevande, 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 40%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti, 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari, 86%;
  • Intermediari del commercio, 62%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi, 78%;
  • Altre attività economiche, 67%.

Ecco un esempio per comprendere meglio il funzionamento del calcolo a forfait:

  • un grafico fattura nell’anno 50.000 euro;
  • il suo reddito imponibile sarà pari al 78% di 50.000 euro, cioè 39.000 euro;
  • l’imposta da versare sarà quindi pari a 5.850 euro.

Il calcolo fatto rappresenta una semplificazione e non tiene conto dei contributi previdenziali. Compreso il meccanismo di determinazione del reddito, è chiaro che le partite IVA che hanno costi molto elevati che pesano sul fatturato, dovrebbero fare delle valutazioni analitiche circa la convenienza o meno dell’applicazione del regime forfettario.

Semplificazioni previste

I soggetti in regime forfettario sono esonerati da diversi adempimenti, il che comporta un notevole risparmio in termini economici e di tempo. Nel dettaglio sono esonerati da:

  • applicazione della fatturazione elettronica (significa che è comunque possibile scegliere se procedere o meno con questo tipo di fatturazione);
  • registrazione delle fatture emesse/corrispettivi, vanno però conservati i relativi documenti;
  • registrazione degli acquisti, bisogna comunque conservare fatture di acquisto e bollette doganali;
  • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
  • dichiarazione annuale IVA;
  • spesometro;
  • comunicazione black list;
  • registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • indici sintetici di affidabilità, ISA;
  • ritenute alla fonte in qualità di sostituto d’imposta;
  • ritenute alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti.

Fattura elettronica facoltativa, scontrino telematico obbligatorio

Come detto, i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, possono comunque scegliere di attivare la fatturazione elettronica. Il legislatore ha poi previsto, a partire dal 2020, un premio per i forfettari che decidono di usare la fattura elettronica: viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, il termine cioè entro il quale il Fisco può fare delle verifiche su quella partita IVA.

Permane invece l’obbligo, anche per i forfettari, di emissione dello scontrino elettronico. L’obbligo riguarda tutti i contribuenti che si occupano di commercio al dettaglio e non sono previste esclusioni.

Regime forfettario al 5% per le startup

Chi apre una nuova partita IVA, può fruire di una imposta sostitutiva ridotta al 5%, a determinate condizioni. Il regime agevolato può diventare ancora più vantaggioso per i primi 5 anni. Occorre però essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • non bisogna aver esercitato, nei 3 anni precedenti, altre attività artistiche, professionali o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non deve essere identica a quella esercitata come dipendente o autonomo, ad eccezione del tirocinio obbligatorio per accedere a professioni ordinistiche, come l’avvocato o il commercialista (quindi se la partita IVA viene aperta al termine del tirocinio, si ha diritto all’aliquota al 5%);
  • se si acquisisce l’attività da un altro soggetto, il fatturato di quest’ultimo nell’anno precedente non deve aver superato i 65mila euro.