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Crisi economica da Coronavirus: cosa cambia per gli assegni di mantenimento?

Coronavirus: cosa cambia negli assegni di mantenimento

La crisi economica scaturita dalle misure di restrizione per il Covid-19 ha colpito molte famiglie. Cosa cambia per i genitori non collocatari se non hanno più i mezzi per versare l'assegno di mantenimento?

L’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha bloccato l’intero paese dall’inizio di marzo 2020 sta creando grandissimi problemi all’interno delle famiglie, ma, soprattutto, in quelle “separate” con figli a carico, e tra quelle meno agiate, nelle quali sta portando una grave crisi alimentare.

Con ogni probabilità, questo periodo di stallo si protrarrà ancora per diverse settimane, sicuramente almeno fino al 13 di aprile, come stabilito dall’ultimo DPCM del 1 aprile 2020, ed è quindi importante fare luce su alcuni aspetti che possono risultare poco chiari.

Partiamo da un aspetto molto importante e molto delicato: l’assegno di mantenimento. I genitori non collocatari devono versare un assegno mensile per sostenere economicamente il mantenimento dei figli, secondo un decreto e/o una sentenza del Giudice. Il rispetto delle scadenze di tale pagamento è assolutamente obbligatorio, ed è sancito sia dal Codice civile e dal nuovo ambito normativo introdotto con la legge 54/2006, sia dal Codice penale, di cui all’articolo 570, che prevede pesanti sanzioni economiche (da 103 euro a 1.032 euro), per arrivare fino ad un anno di reclusione.

Purtroppo, però, molti separati, divorziati o ex conviventi non collocatari dei figli, si ritrovano oggi a non avere più un lavoro, o perché lavoratori “in nero” o lavoratori con Partita IVA o commercianti (non di esercizi essenziali), o, comunque, con forti riduzioni delle entrate. Una condizione che fa sì che tutte queste persone vivano oggi una gravissima difficoltà economica quotidiana, che rende assai difficile, se non impossibile, adempiere all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento.

Sicuramente questo periodo è un momento transitorio, ma se un soggetto non riesce oggettivamente a pagare le spese, in quanto le entrate economiche sono inferiori al totale di quelle che dovrebbero essere le uscite, non potrà, di conseguenza, pagare quanto dovuto. Come dovrebbero, quindi, regolarsi i genitori collocatari e i giudici? Al momento, di fatto, non abbiamo una giurisprudenza specifica di riferimento, pertanto, dobbiamo affidarci alle norme attualmente vigenti che regolano il diritto di famiglia, al buon senso e, mi permetto di aggiungere, anche ai principi di solidarietà e umanità.

Ma entriamo nel dettaglio. Per ogni singola situazione, dobbiamo prendere in esame una serie di specifiche:

  • se il genitore riesce a provare oggettivamente di non aver incassato nulla o a sufficienza, e di non avere provviste economiche che potrebbero consentirgli la sussistenza per sé e i figli, allora, potrebbe chiedere primariamente all’altro genitore di attendere e di pagare in ritardo gli arretrati. In questo caso, il mio consiglio è quello di venirsi incontro reciprocamente, cercando di provare comprensione per l’altro. È ovvio, però, che entrambe le parti debbano essere sincere. Sfruttare la drammatica situazione di questi giorni, fingendo di trovarsi in difficoltà economiche per ritardare i pagamenti o per ripicca verso l’ex, è deprecabile da un punto di vista umano, e costituisce un illecito civile e un reato penale;
  • ove l’altro genitore desidera il mantenimento in forma immediata, allora al soggetto che sia realmente impossibilitato a sostenere tale spesa non resta altro che rivolgersi al tribunale competente. Tale richiesta deve essere inoltrata in forma di urgenza con un ricorso, nel quale si chiede la modifica delle condizioni economiche, ex art 710 cpc, poiché fatti nuovi sono intervenuti e non permettono al soggetto di versare quanto dovuto. E con tale strumento si rivedrà l’assegno.

Vi sarebbe, in realtà, anche un altro rimedio, che arriva direttamente dal Codice Civile, ma è ancora più doloroso in questo periodo in cui i nonni sono tanto toccati da questo terribile virus covid-19. Ex art 316 bis cc, è previsto che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti al sostentamento dei figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire mezzi necessari al fine di adempiere ai doveri economici dei genitori. Questo si potrebbe tradurre per i genitori collocatari, nella possibilità di richiedere agli ex suoceri il pagamento dell’assegno di mantenimento dovuto dall’ex partner.

Insomma, vi sono vari strumenti legali che possono essere attivati, partendo sempre dal principio ex art 337 ter cc secondo cui ogni genitore deve mantenere i figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.