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Cos'è l'assegno di mantenimento e quando ne hai diritto

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Con la fine del matrimonio è possibile, per uno degli ex coniugi, chiedere l'assegno di mantenimento: in cosa consiste e a chi spetta?

Quando un matrimonio non rispetta il canonico “finché morte non vi separi” e si conclude prima della sua naturale scadenza, si pongono diverse problematiche da risolvere, sia di natura umana e personale che di natura legale e burocratica. Nel vocabolario comune è ormai molto diffusa l’espressione “assegno di mantenimento”, ovvero il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario per il proprio
mantenimento, qualora non si abbiano adeguati redditi propri.

L’assegno di mantenimento

Innanzitutto l’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che può essere assunto dal giudice o pattuito consensualmente fra le parti in causa. Esso consiste nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Ovviamente, a causa dell’inflazione e della svalutazione, l’assegno di mantenimento può essere oggetto di revisione nel tempo.

Quando si ha diritto all’assegno di mantenimento?

Innanzitutto è necessario che il coniuga che ritenga di averne diritto ne faccia esplicita richiesta. A quest’ultimo, poi, non deve essere stata addebitata la separazione: sono sempre più frequenti, infatti, i casi in cui la separazione sia frutto della colpa di uno dei due coniugi, ed infatti per questo sempre più spesso si ricorre ad agenzie come Agiter Investigazioni per appurare e testimoniare eventuali casi di infedeltà o mancato rispetto dei doveri coniugali. In questi casi, ricorrendone i presupposti, il giudice potrà eventualmente riconoscere non l’assegno di mantenimento ma esclusivamente il diritto agli alimenti. Inoltre, il coniuge che ne fa richiesta non deve disporre di adeguati mezzi propri per il sostentamento mentre colui che ne risulterà obbligato deve avere mezzi economici idonei, ed infatti l’ammontare dell’assegno sarà commisurato alle possibilità e disponibilità del coniuge su cui andrà a gravare.

L’assegno di mantenimento per i figli

Oltre all’assegno di mantenimento per il coniuge, il nostro ordinamento prevede anche quello per i figli. Ovviamente anche quest’ultimo va valutato in base a diversi parametri quali le esigenze attuali di ciascun figlio, il tenore di vita familiare tenuto prima della separazione fra i genitori, il periodo di permanenza presso ciascun genitore e, ultimo ma sicuramente non meno importante, la situazione patrimoniale e reddituale di ciascun genitore.

E per i figli maggiorenni

Con il compimento della maggiore età del figlio e con il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dello stesso, è possibile per il genitore richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno. Tuttavia il nostro legislatore, giustamente, prevede che l’obbligo sia mantenuto anche oltre il compimento del diciottesimo anno per permettere al figlio di raggiungere la capacità di far fronte da solo ai propri bisogni. In questa fase l’assegno va corrisposto direttamente al figlio maggiorenne.