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Reddito di cittadinanza, pagamento novembre 2020: le date

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Reddito di cittadinanza: modalità di rinnovo, pagamento a Novembre 2020 e importanti novità sulle modalità di accettazione del lavoro

Il pagamento del Reddito di cittadinanza sarà erogato anche per il mese di Novembre, ma con alcune novità, in quanto per chi aveva presentato domanda nel 2019, c’è una scadenza da non dimenticare.

Reddito di cittadinanza, pagamento di Novembre

Il Reddito di Cittadinanza sarà erogato anche per il mese di Novembre, ma con alcune novità. Coloro infatti che avevano presentato la domanda ad Aprile 2019, ed hanno iniziato a pecerpirlo nel mese di Maggio 2019, stanno per arrivare a scadenza i 18 mesi previsti dalla misura, con decadenza automatica dello stesso. Pertanto come previsto dal decreto 4/2019, i soggetti che comunque detengono i requisiti necessari, possono presentare una nuova domanda per ulteriori 18 mesi. La domanda può essere presentata sul sito del Reddito di Cittadinanza, sul sito dell’Inps oppure presso un Caf o anche le Poste. Il Reddito inoltre prima di essere rinnovato, sarà sospeso per un mese, così come da decreto.

Per presentare la domanda sarà necessario presentare:

  • il modulo SR180 Inps
  • il modello Isee 2020, che non deve superare i 9360 euro

Una volta che la domanda sarà accettata, il pagamento di Novembre 2020 sarà erogato, per coloro che devono percepire il primo accredito, il 15 Novembre. Tutti gli altri dovranno attendere il 27 Novembre.

Alcune novità dopo il rinnovo

Ci sono alcune novità che riguarderanno coloro che hanno proceduto con il rinnovo del Reddito per ulteriori 18 mesi.

  • Rimane inalterato l’obbligo da parte del percettore di partecipare agli incontri e corsi per qualifica e riqualifica professionale.
  • Cambia invece la norma sull’accettazione del lavoro: se prima, nei primi 6 mesi di percepimento del reddito, l’offerta di lavoro doveva essere entro i 100 km, ed entro i 250 km per il periodo di percezione tra i 12 e 18 mesi; adesso l’offerta lavorativa può estendersi a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal periodo di percezione del reddito.
  • Nel caso di disabili presenti nel nucleo familiare, la distanza non può superare i 100 km, sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo.
  • Se il nucleo familiare comprende figli minori, l’offerta non deve superare i 250 km dalla residenza del beneficiario. Questa deroga è valida solo nei primi 24 mesi, anche in caso di rinnovo.

La novità più importante messa in campo, è che la sanzione della decadenza, si applica già dal primo rifiuto dell’offerta lavorativa.