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Cartelle esattoriali: prorogato lo stop fino a fine gennaio

cartelle esattoriali

Approvato dal consiglio dei ministri un decreto legge che proroga lo stop all'invio delle cartelle esattoriali fino al 31 gennaio.

Slittano ancora i termini previsti per l’invio delle cartelle esattoriali: stop prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Cartelle esattoriali, nuovo stop al 31 gennaio

Prorogato lo stop all’invio delle cartelle esattoriali e di altri atti fiscali fino al 31 gennaio 2021. Approvato dal consiglio dei ministri un decreto legge che “prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Altre scadenze slittate

Spostato, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, (sospesi dal decreto legge del marzo 2020).

Stesso termine anche per la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

“Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo” spiega Palazzo Chigi.

Poi: ”restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario”, si legge nella nota.