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Eutanasia, perché la Consulta ha ritenuto inammissibile il referendum sul fine vita

Piergiorgio Welby, che per la sua eutanasia ha lottato

Inammissibile il referendum sul fine vita, cosa hanno deciso e perché hanno deciso così i giudici della Corte Costituzionale italiana

In tema di eutanasia ci si chiede perché la Consulta abbia ritenuto inammissibile il referendum sul fine vita, lo si fa quando sul ring ci sono ancora una volta le ragioni in punto di Diritto di un organismo che decide e le necessità etiche di uno Stato civile che per mezzo del suo colpevole Parlamento ancora non ha deciso, non lo ha fatto ed ha delegato alla democrazia diretta il compito, facendole prendere una “batosta” in salsa di leguleismo. 

Referendum sul fine vita inammissibile: un milione e 240mila firme vanno in coriandoli amari

I cittadini dunque non voteranno sul tema e quel milione e 240 mila firme a favore della proposta referendaria sono diventate carta straccia. Ma perché si è deciso per l’inammissibilità? “Perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. 

La legge prevalente e le due “dighe” in Costituzione che hanno fermato il referendum

Si, ma che significa? Che abrogando le ipotesi di omicidio del consenziente (il 1° comma dell’art. 579 CP) si sarebbe generata una figura giuridica che cozza con la legge prevalente. Quale? Quella Costituzionale. Messa in termini di più chiari? Se fosse stato approvato il referendum sarebbe stato limitato un articolo costituzionale, il 32, quello sulla tutela della salute, poi quello sui diritti inviolabili dell’individuo, il 2

Il punto chiave: con questi presupposti chi mette fine alla vita è e resta un omicida

Il sunto è che messa così chiunque avrebbe potuto acconsentire al proprio omicidio e sostanziarne il profilo di procedibilità d’ufficio senza quei “requisiti di irreversibilità della malattia e di intollerabilità delle sofferenze che già oggi rendono legittimo il ricorso alla interruzione dei trattamenti vitali”. Sono quelli per capirci, della “sentenza Cappato” che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 580 CP (istigazione o aiuto al suicidio), e l’aiuto al suicidio.