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Fisco: da Ag. Entrate chiarimenti su scontrini elettronico (2)

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(Adnkronos) - Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è com...

(Adnkronos) – Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

Nel caso in cui il 'pagamento' avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del Dlgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori. Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.