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Governo: Cdm impugna 4 leggi regionali

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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Quattro leggi regionali impugnate su 30 esaminate. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare - s...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Quattro leggi regionali impugnate su 30 esaminate. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare – si legge infatti nella nota di Palazzo Chigi – la legge della Regione Lombardia n. 15 del 08/07/2020, recante “Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”, in quanto l’articolo 4, comma 1, riguardante la dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica, invade le materie “ordine pubblico e sicurezza” e “ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato” riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, violando l’articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione;

"La legge della Regione Abruzzo n. 16 del 09/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d), risultano prive di copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione".

E ancora: "la legge della Regione Toscana n. 61 del 15 luglio 2020, recante “Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994”, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 24 e 30 in materia di prelievo violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 21 del 7 luglio 2020, recante “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie”, in quanto l’articolo 2, comma 3, riguardante il personale sanitario, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione".