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Fase 3: Consulenti lavoro, serve norma su lavoratori stagionali

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Roma, 17 giu. (Labitalia) - Un intervento normativo per dare regole chiare e definite sull'attività dei lavoratori stagionali. E' quanto chiedono i consulenti del lavoro con un approfondimento degli esperti della propria Fondazione studi, dal titolo 'Lavoro stagionale e bonus: ...

Roma, 17 giu. (Labitalia) – Un intervento normativo per dare regole chiare e definite sull'attività dei lavoratori stagionali. E' quanto chiedono i consulenti del lavoro con un approfondimento degli esperti della propria Fondazione studi, dal titolo 'Lavoro stagionale e bonus: perché serve una norma'. Secondo i consulenti del lavoro tra le diverse criticità createsi con il lockdown e la conseguente crisi economica c'è infatti quella dei lavoratori stagionali, che per una serie di incongruenze normative si sono ritrovati senza alcun sussidio con cui mantenere se stessi e le loro famiglie.

Gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento di oggi "compiono un esaustivo e utile excursus normativo e definitorio delle attività stagionali e del tipo di inquadramento a cui sono soggette che rende chiaro il perché sarebbero necessarie regole chiare e definite. Questo al fine di evitare i problemi derivati, per la specifica categoria di impiegati del turismo e spesso anche del terziario in genere, dagli ultimi decreti legge 18 e 34 del 2020, cosiddetti rispettivamente 'Cura Italia' e 'Rilancio'", spiegano i professionisti. Secondo i consulenti del lavoro "è proprio la logica emergenziale a pretendere, oltre a costituirne l’utile occasione, una ridefinizione dei confini del concetto di stagionalità, superando i formalismi e recependo in maniera quanto più diffusa possibile le estensioni che possono derivare dalla contrattazione collettiva. È altrettanto chiaro, tuttavia, che tale urgente e necessario passaggio richiede, necessariamente, un provvedimento normativo in tal senso, o, quantomeno, un pronunciamento interpretativo/applicativo da parte del ministero del Lavoro".

In conclusione per gli esperti della Fondazione studi dei consulenti del lavoro "sarebbe, dunque, auspicabile un chiarimento definitivo, con particolare riferimento alle indennità previste dall’art. 29 del D.L. 18/2020 e art. 84 comma 6 del D.L. n. 34/2020, se i dipendenti stagionali possano individuarsi anche con riferimento a quelli assunti nelle ipotesi di 'stagionalità' (non di 'attività stagionale'), recte 'punte di stagionalità', previste nei contratti collettivi. Così come andrebbe chiarito che per detti lavoratori (assunti per punte di stagionalità, previste dai contratti collettivi) non si debbano applicare le causali per l’apposizione del termine di durata, esclusione ad oggi prevista per le sole attività stagionali (DPR n. 1525/63), nonché la maggiorazione contributiva (1,40%+0,50% per ogni rinnovo/proroga)".