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I decreti che sostituiranno il DM del 10 marzo 1998 sulla prevenzione incendi

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I decreti sono stati finalmente approvati e adottati a settembre del 2021 e con l’entrata in vigore dell’ultimo che è previsto per il 29 ottobre 2022, si abroga definitivamente il D.M. del 10 marzo 1998.

Il decreto ministeriale del 10 marzo 1998, n. 81 relativo alla prevenzione degli incendi avrà attuazione in seguito all’approvazione di tre provvedimenti che ne ridefiniscono i criteri generali e la gestione dell’emergenza sui luogo di lavoro. L’art. 46 del decreto indica nella prevenzione degli incendi una funzione fondamentale di interesse pubblico e già al comma 3 dell’articolo 46 richiamava la necessità di adottare nuovi criteri in relazione ai fattori di rischio. I decreti sono stati finalmente approvati e adottati a settembre del 2021 e con l’entrata in vigore dell’ultimo che è previsto per il 29 ottobre 2022, si abroga definitivamente il D.M. del 10 marzo 1998.

Quali sono i nuovi decreti in materia di prevenzione degli incendi

I decreti approvati a settembre sono tre:

  • D.M. dell’Interno del 1° settembre 2021 in materia di criteri generali di controllo e manutenzione di impianti, sistemi di sicurezza, attrezzature antincendio;
  • D.M del 2 settembre 2021 sui criteri di gestione delle emergenze antincendio sui luoghi di lavoro e sul servizio di prevenzione;
  • D.M. del 3 settembre 2021 in materia di progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza contro gli incendi sui luoghi di lavoro.

Quest’ultimo decreto – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, abroga il D.M. del 10 marzo 1998.

Quali sono le novità e cosa cambia nella gestione e prevenzione degli incendi

Il D.M dell’1 settembre 2021 (che entra in vigore il 25 settembre 2022) stabilisce i requisiti dei tecnici manutentori e i criteri generali di controllo dei presidi antiincendio. I manutentori devono essere qualificati e possedere i necessari titoli di formazione per svolgere le mansioni previste dalla legge, quali il controllo dei documenti, i controlli visivi sull’integrità delle componenti, i controlli funzionali, manuali e strumentali, manutenzione e registrazione dei presidi.

Il D.M. del 2 Settembre 2021 – noto anche con l’acronimo di GSA – entra in vigore il 4 ottobre 2022 e interessa la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio che in emergenza. Pone l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure di gestione idonee per la sicurezza contro gli incendi. Il decreto specifica i contenuti relativi all’informazione e alla formazione antiincendio da parte dei lavoratori. La formazione deve essere svolta periodicamente ogni 5 anni (norma sulla periodicità non prevista con la precedente normativa).

Il D.M. 3 settembre 2021 entra in vigore il 29 settembre 2022, denominato anche come Mini codice riguarda i criteri semplificati per progettare, realizzare ed esercitare la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quali luoghi con poco affollamento minore o uguale a 100 occupanti o/e luoghi non convenzionalmente soggetti a controlli dei Vigili del Fuoco. Per queste realtà, la procedura di valutazione del rischio è semplificata e consiste nell’individuare i pericoli di incendio, descrivere il contesto e l’ambiente, determinare la quantità e la tipologia di occupanti gli spazi di lavoro ed eventualmente esposti al rischio di incendio, individuare i beni esposti a rischio di incendio, valutare la quantità e la qualità delle conseguenze di un incendio e individuare le misure da attivare per rimuovere o ridurre i pericoli e i rischi di incendio nei luoghi di lavoro.