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Il reato di istigazione a delinquere

Istigazione a delinquere

Si parla di istigazione a delinquere quando si verificano le condizioni che portano uno più individui a commettere atti illeciti o criminali.

Istigazione a delinquere: “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”. Si tratta di un reato previsto dall’articolo 414 del vigente codice penale italiano (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398).

Il reato di istigazione a delinquere

L’articolo 414 del codice penale vigente prevede la pubblica istigazione a delinquere che consiste nel fatto d’istigare a commettere reati (delitti o contravvenzioni), o esaltare/difendere pubblicamente, un’azione riconosciuta reato dalla legge (apologia). Leggendo l’articolo si comprende che con tali parole si indicano tutte quelle attività dirette o indirette nella formazione di propositi contro la legge, che si formano nella mente degli individui, che sono quindi spinti a trasgredire le norme che regolano la società. Si parla, quindi, di istigazione a delinquere quando si verificano le condizioni che portano un individuo soltanto, o diversi, a commettere atti illeciti o criminali. Con questo si intende che certe persone o certi organi di informazione, e quindi di formazione dell’opinione pubblica, hanno la responsabilità di portare alcune persone a comportarsi in modo non accettato dalla legislazione vigente.

  • Si può prendere l’esempio dell’esercito. Nel caso in cui, in periodi di coscrizione obbligatoria, si verifichino delle defezioni, ovvero la mancata presentazione ad assolvere gli obblighi di leva, o la diserzione, a causa di persone o della stampa che incitano a non entrare a far parte delle forze armate, allora coloro che hanno diffuso tali idee sono perseguibili per il reato di istigazione a delinquere.
  • Allo stesso modo, nel caso in cui si inciti l’offesa alla pubblica autorità (per esempio, insultando una figura politica di rilievo) e la sistematica non osservanza delle leggi (come potrebbe essere il rifiutarsi di pagare i tributi), allora si verifica un atto di istigazione a delinquere.
  • Tutti questi crimini, così come l’incitamento ad atti violenti, sono classificati e sanzionati dal codice penale italiano da secoli, basandosi su leggi che già nel passato prevedevano di punire la trasgressione delle norme vigenti.

Art. 414 Codice penale

Chiunque pubblicamente [266 4] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione [115 4, 302, 303, 322, 415, 580]:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace chi pubblicamente [266 4] fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici.

Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo e crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.